Requisiti morali del commercio su aree pubbliche (Cons. Stato n. 7087 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
I requisiti morali richiesti dall’art. 71 del d. lgs. n. 59 del 2010 per l’accesso e l’esercizio del commercio su aree pubbliche attengono alla titolarità dell’autorizzazione e della concessione, non al solo concreto esercizio dell’attività. Ne deriva che la decadenza dall’autorizzazione e la revoca della concessione, previste dagli art. 6 e 55 della L.R. n. 22 del 2019, colpiscono anche il soggetto che, pur non gestendo direttamente l’attività, detenga i titoli abilitativi. Il titolare decaduto non può quindi concedere in affitto né cedere a terzi il ramo d’azienda, per il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet. Un’interpretazione che distinguesse artificiosamente tra titolarità ed esercizio si porrebbe in contrasto con il tenore letterale della norma e legittimerebbe pratiche elusive.
Il Fatto
Il ricorrente, commerciante su aree pubbliche, ha acquistato con contratto del 22 maggio 2025 i rami d’azienda relativi a cinque posteggi dalla precedente titolare, concessionaria delle relative autorizzazioni, che li aveva già concessi in affitto a terzi operatori. Con s.c.i.a. del 23 maggio 2025 ha comunicato al Dipartimento comunale il subentro nelle aziende e nelle autorizzazioni.
Il Comune ha inizialmente dichiarato la decadenza e la revoca delle autorizzazioni in capo alla dante causa per carenza dei requisiti e per dichiarazione mendace. Ha poi comunicato l’inefficacia delle s.c.i.a. presentate dall’acquirente, per difetto del presupposto costituito dalla titolarità della concessione oggetto del contratto. La cedente era stata condannata per ricettazione con sentenza divenuta irrevocabile, pena espiata definitivamente l’11 ottobre 2024. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso dell’acquirente e questi ha appellato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado. La tesi dell’appellante — secondo cui la sanzione decadenziale concernerebbe il solo esercizio dell’attività e non la titolarità dei titoli abilitativi — non trova fondamento nell’art. 71 del d. lgs. n. 59 del 2010 né nella normativa regionale.
Il divieto, osserva il Consiglio di Stato, colpisce anche chi, pur non svolgendo attualmente l’attività, detiene i titoli abilitativi. La norma prescrive infatti i requisiti di moralità che il titolare dell’autorizzazione e della concessione deve possedere, prescindendo dal concreto esercizio. È proprio il principio di tassatività invocato dall’appellante a imporre l’applicazione letterale delle norme, chiare e puntuali nel loro contenuto prescrittivo.
La distinzione tra titolarità ed esercizio è dunque artificiosa e contraria al tenore letterale della legge, secondo il brocardo ubi lex non distinguit, neque nos distinguere debemus. La ratio della disciplina è garantire la permanenza dei requisiti morali in capo a chi detiene il titolo, quale condizione per ottenerne il rilascio.
Una volta intervenuta la decadenza, irrimediabile e vincolata, la cedente non poteva lasciare in gestione l’attività né cedere in affitto i rami d’azienda, traendone un vantaggio economico, in virtù del principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet. Diversamente ritenendo, si legittimerebbero pratiche elusive della sanzione, come avvenuto nel caso di specie, in cui la cedente si è affrettata a cedere le attività dopo aver ricevuto le comunicazioni di avvio del procedimento.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ribadisce il carattere vincolato dei provvedimenti di decadenza e revoca e ritiene esauriente la motivazione comunale. Per giurisprudenza consolidata l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente le argomentazioni del privato in sede procedimentale. L’appello è infondato e le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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