Aree di protezione civile e discrezionalità nella scelta del sito da espropriare (Cons. Stato n. 7084 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni relative alla pianificazione delle emergenze e all’individuazione delle aree strategiche di protezione civile costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti. La mera indicazione dell’esistenza di altre superfici astrattamente disponibili non è sufficiente a dimostrare l’inutilità dell’area destinata all’espropriazione, occorrendo la prova che le aree alternative siano equivalenti sotto il profilo localizzativo, logistico, funzionale e operativo. L’obbligo di motivazione non impone all’amministrazione di confutare analiticamente ogni alternativa prospettata dal privato, essendo sufficiente una scelta ragionevole e coerente con le finalità pubbliche. L’acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 costituisce extrema ratio e non un passaggio obbligato in presenza di una regolare prosecuzione dell’iter espropriativo ordinario.
Il Fatto
Il proprietario di un terreno sito nel Comune di Camerino, censito al foglio 23, particella 353, aveva visto l’area individuata quale sito per un campo container destinato agli studenti universitari non residenti, all’indomani degli eventi sismici del 2016. Con deliberazioni consiliari del 2024 l’Amministrazione manifestava la volontà di acquisire definitivamente il fondo, destinandolo a esigenze future di protezione civile e allo sviluppo socio-economico del territorio, e avviava il procedimento espropriativo con dichiarazione di pubblica utilità.
Il ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR Marche, deducendo eccesso di potere per difetto dei presupposti, inidoneità geologica dell’area, assenza della rete fognaria, sproporzione rispetto alle superfici già disponibili e necessità di ricorrere all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il Tribunale, con sentenza n. 605 del 2025, respingeva ricorso e motivi aggiunti. Proponeva appello il privato, riproponendo i profili già dedotti in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara preliminarmente la tardività della costituzione del Comune, avvenuta dopo il passaggio in decisione della causa. Il termine di cui all’art. 46 cod. proc. amm. ha natura ordinatoria, ma superato il momento decisorio non è più possibile la costituzione, essendo garantito il contraddittorio dai termini perentori dell’art. 73 cod. proc. amm..
Nel merito, la censura si risolve in una non consentita richiesta di sostituzione delle valutazioni amministrative con quelle del privato. Il TAR ha esaminato la documentazione e offerto motivazione completa sull’interesse pubblico e sull’idoneità del sito. La determinazione del fabbisogno parametrata alla sola popolazione vulnerabile non si impone all’Amministrazione, che ha motivato la pluralità di funzioni dell’area, comprensiva del supporto alla ricostruzione e alla popolazione universitaria.
Quanto alla comparazione con l’area alternativa, il Collegio ribadisce che l’obbligo di motivazione non si estende alla confutazione analitica di ogni opzione prospettata dal privato. La circostanza che altro sito fosse utilizzabile non implica l’illegittimità della scelta operata, non essendo configurabile un obbligo di selezionare la soluzione astrattamente migliore secondo la prospettazione di parte. Le criticità geomorfologiche e l’assenza di collegamento diretto alla rete fognaria non si traducono in radicale inutilizzabilità, avendo il sito ospitato per anni strutture abitative temporanee.
Sul versante espropriativo, il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale 30 aprile 2015, n. 71): l’art. 42-bis è istituto eccezionale, che presuppone una valutazione comparata degli interessi qualitativamente diversa da quella tipica del procedimento ordinario e l’assenza di ragionevoli alternative. Ne deriva che l’adozione dell’atto acquisitivo è consentita solo quale extrema ratio. Non sussiste quindi alcun obbligo di ricorrere a tale procedura quando l’iter espropriativo ordinario prosegue regolarmente.
L’appello è respinto e la sentenza confermata. Nulla per le spese del grado, stante la tardiva costituzione del Comune appellato.
Nota della Redazione
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