Appello inammissibile se il provvedimento impugnato è già stato annullato (Cons. Stato n. 349 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso esperito avverso un provvedimento che sia già stato annullato con precedente sentenza. L’assenza di oggetto rende priva di qualsiasi utilità per il ricorrente anche l’ipotetica decisione favorevole, stante la definitiva eliminazione dal mondo giuridico degli atti contestati. Se la sentenza di annullamento non risulta impugnata ed è ormai passata in giudicato, l’interesse alla decisione dell’appello è definitivamente venuto meno. Sussistono le ragioni per la compensazione delle spese quando l’appellante non abbia avuto conoscenza del giudicato di annullamento.
Il Fatto
L’Ordine degli Avvocati appellante aveva impugnato davanti al TAR Campania l’avviso pubblico con cui il Comune aveva indetto una procedura per l’affidamento di un incarico di patrocinio legale, deducendo la violazione della disciplina sull’equo compenso di cui alla legge n. 247 del 2017 e al d.m. n. 55 del 2014. Con motivi aggiunti aveva gravato anche la graduatoria definitiva e la determinazione di conferimento dell’incarico.
Il TAR, con sentenza n. 468 del 2025, aveva dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili per carenza di interesse attuale e concreto, ritenendo che l’Ordine, individuato su base territoriale, non avesse specificato l’interesse leso dai provvedimenti di un Comune estraneo al proprio ambito. L’Ordine ha proposto appello, invocando l’art. 5, comma 4, della legge n. 49 del 2023 e sostenendo l’illegittimità dell’avviso per violazione dei parametri sull’equo compenso.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune appellato e resistente, fondata sull’intervenuto annullamento dei provvedimenti gravati con la sentenza del TAR Campania n. 469 del 2025. Quest’ultima, resa su ricorso di altro Ordine professionale, aveva accolto le censure e affermato l’illegittimità dell’avviso pubblico e degli atti conseguenti, in quanto adottati in violazione dei principi di cui alla legge n. 247 del 2017.
La Corte ritiene l’eccezione fondata. Per costante giurisprudenza, è inammissibile il ricorso esperito avverso un provvedimento già annullato con precedente sentenza: l’assenza di oggetto rende priva di qualsiasi utilità per il ricorrente anche l’ipotetica decisione favorevole, stante la definitiva eliminazione dal mondo giuridico degli atti contestati, ovvero l’avviso pubblico e la determina di conferimento dell’incarico.
Il Collegio rileva inoltre che la sentenza di annullamento non risulta essere stata impugnata e che è dunque ormai passata in giudicato. Ne deriva che l’appello deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, restando superata ogni ulteriore questione, ivi compresa quella relativa alla legittimazione dell’Ordine ricorrente e al merito della disciplina sull’equo compenso.
Quanto alle spese, il Consiglio di Stato le compensa tra le parti, ravvisando le ragioni previste dalla legge nella non conoscenza, da parte dell’appellante, del giudicato di annullamento formatosi sui provvedimenti impugnati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.