Requisiti di partecipazione e discrezionalità dell’amministrazione nelle progressioni verticali (TAR Sicilia n. 2593 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il bando di una procedura comparativa interna costituisce lex specialis e vincola non solo i candidati ma la stessa amministrazione, alla quale non residua alcun margine di discrezionalità nell’applicazione delle relative clausole, non modificabili né integrabili dopo l’emissione, a pena di violazione della par condicio tra i concorrenti. L’amministrazione che indice la procedura selettiva dispone di un potere discrezionale nell’individuazione dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione necessarie per il posto da ricoprire, con sindacato giurisdizionale limitato ai profili di illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà. In tema di progressioni verticali ex art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, la previsione di fattispecie aperte consente all’ente di declinare in autonomia titoli e competenze in rapporto alla propria realtà organizzativa ed ai fabbisogni professionali. È pertanto legittima l’esclusione del candidato che non possieda il requisito di esperienza maturata in campagne integrate di comunicazione digitale con l’utilizzo di diversi canali e strumenti per il web, secondo la previsione della lex specialis.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente dell’Ateneo, partecipava alla procedura comparativa indetta per un posto di categoria EP dell’area amministrativa-gestionale. La Commissione la escludeva con provvedimento del 13.12.2023, rilevando l’assenza del requisito di cui alla lett. b) della scheda di profilo: la qualificazione professionale doveva ricavarsi da esperienza almeno triennale in campagne integrate di comunicazione digitale con l’utilizzo di diversi canali e strumenti per il web.

La candidata impugnava l’esclusione e, in via subordinata, la clausola del bando, deducendone la contrarietà al principio di uguaglianza per la posizione di chi aveva maturato l’esperienza prima della diffusione dei social media. Sopravvenuta la graduatoria definitiva, proponeva motivi aggiunti. La domanda cautelare era rigettata, anche in sede collegiale, e la causa perveniva alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettera della scheda ACOM.EP.1, che richiede espressamente un’esperienza maturata in campagne integrate con l’utilizzo di più canali. L’attività documentata dalla ricorrente si esauriva nella realizzazione e nell’aggiornamento di un solo canale, il sito web: ne deriva il difetto del requisito e la legittimità dell’esclusione.

Il TAR richiama il consolidato indirizzo secondo cui il bando è lex specialis che vincola anche la pubblica amministrazione, senza margini di modifica successiva, a tutela della par condicio (Cons. Stato, Sez. V, n. 7210 del 2019). L’amministrazione non poteva dunque ammettere chi si era occupata soltanto del sito dell’Ufficio Europa.

Passando alla censura di illegittimità della clausola, il Collegio la ritiene infondata. La disciplina delle progressioni verticali ex art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, come novellata dal d.l. n. 80/2021, si fonda su fattispecie aperte: spetta all’ente declinare i requisiti in connessione con la propria realtà organizzativa e i fabbisogni professionali, come chiarito dal parere del Dipartimento della funzione pubblica n. 66005 del 2021.

Il potere discrezionale nell’individuazione dei titoli è riconosciuto dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, n. 535 del 2020; Cons. Stato, Sez. V, n. 2098 del 2012) ed è sindacabile solo per illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà. Nel caso concreto il Collegio non ravvisa alcun difetto di ragionevolezza nella previsione, anche per la scarsità delle deduzioni attoree.

Quanto ai motivi aggiunti, il TAR rileva criticamente che il ricorso parrebbe notificato al solo concorrente in seconda posizione e non al controinteressato in prima posizione. Poiché i motivi aggiunti ribadiscono, come vizi derivati, le censure già ritenute infondate, il Collegio applica l’art. 49, secondo comma, cod. proc. amm. e omette ogni ulteriore accertamento istruttorio, rigettando il ricorso. Le spese sono compensate per giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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