Requisiti di gara posseduti alla scadenza del termine e non alla domanda (C.G.A.R.S. n. 323 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
I requisiti generali e speciali richiesti da un bando di gara pubblica devono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, e non al momento della presentazione effettiva della stessa, salvo che la lex specialis preveda espressamente, per comprovate e giustificate ragioni, un termine diverso. La regola garantisce la par condicio tra i candidati. Ne deriva l’illegittimità del provvedimento di esclusione adottato sull’assunto che il requisito difetti alla data di presentazione della domanda, quando lo stesso risulti maturato entro il termine finale fissato dal bando. Il principio opera anche per il requisito dell’iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente, il cui perfezionamento va accertato con riferimento alla data di scadenza e non a quella di deposito dell’istanza.
Il Fatto
La società appellante e la Regione resistono all’impugnazione della sentenza breve con cui il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso della ditta individuale ricorrente, annullando il verbale di aggiudicazione definitiva e il successivo provvedimento dirigenziale di conferma dell’esclusione dalla procedura per la concessione a pascolo di un lotto del demanio forestale regionale.
L’avviso pubblico riservava la partecipazione ai soggetti con sede giuridica nella provincia di Messina e fissava alle ore 12 del 5 maggio 2023 il termine per la presentazione delle domande. La ditta aveva chiesto il trasferimento della propria iscrizione dalla Camera di Commercio Sicilia-est a quella di Messina il 28 aprile 2023, ottenendo il rilascio del numero REA, e aveva depositato la domanda il 3 maggio 2023. L’Amministrazione l’aveva dapprima esclusa, poi riammessa su controdeduzioni, quindi nuovamente esclusa in sede di aggiudicazione definitiva perché la visura storica indicava la cancellazione dalla Camera di provenienza e l’iscrizione a quella di destinazione in pari data. La questione arriva al giudice amministrativo di appello sulla legittimità di tale esclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra la questione sul possesso del requisito dell’iscrizione alla CCIAA di Messina entro il termine stabilito dalla lex specialis. L’avviso pubblico n. 32981 del 21 aprile 2023 richiedeva la sede nella stessa provincia e fissava le ore 12 del 5 maggio 2023 quale termine ultimo per la presentazione delle domande corredate dalla documentazione.
Dalle visure camerali storiche in atti risulta che la Camera di Commercio di Messina ha certificato la conclusione delle procedure di trasferimento il 5 maggio 2023 alle ore 10,18: a quella data la ditta era cancellata dalla Camera di provenienza e iscritta a quella di destinazione. Il Collegio ritiene pertanto superfluo esaminare i vizi del procedimento e le modalità del trasferimento dell’iscrizione, poiché il dato fattuale è certo e suffraga la decisione del primo giudice.
Su questa base il C.G.A.R.S. enuncia la regola: i requisiti generali e speciali richiesti dal bando devono essere posseduti, onde garantire la par condicio tra i candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, a meno che non sia previsto espressamente un termine diverso per comprovate e giustificate ragioni. Poiché nulla sul punto specificava l’avviso, la ditta ha maturato il requisito entro il termine finale delle ore 12 del 5 maggio 2023, con conseguente illegittimità dell’esclusione.
Il Collegio dichiara assorbite le ulteriori censure, compresa quella relativa all’errata applicazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 3959/2012, pur condividendo le argomentazioni del TAR nel non considerarla precedente specifico applicabile alla fattispecie. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado in favore di ciascuna parte appellata costituita.
Nota della Redazione
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