Diffida ex art 208 TUA per sfioro percolato di discarica cessata (TAR Lombardia n. 335 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La diffida emessa ai sensi dell’art. 208, comma 13, lettera a), del d.lgs. n. 152/2006 può imporre al gestore di eliminare gli sfioratori che convogliano il percolato della discarica cessata nel corpo idrico, quando tali dispositivi non trovino alcun riferimento nei titoli autorizzativi, i quali prescrivono invece il trattamento di tutte le acque prima dello scarico. Il gestore che sia subentrato per voltura nella titolarità dell’autorizzazione risponde degli obblighi di gestione del percolato anche con riguardo alla discarica dismessa. In materie tecnico-scientifiche le valutazioni dell’autorità sono sindacabili solo per risultati abnormi o illogici, non essendo consentito al giudice di sostituirle. Il ricorso avverso l’atto successivo che detta il cronoprogramma delle opere è infondato per derivazione dall’infondatezza del ricorso principale.
Il Fatto
La ricorrente, società consortile che gestisce nel territorio di un Comune un impianto di smaltimento di rifiuti inerti provenienti da acciaierie, ha impugnato la diffida con cui la Provincia le ha contestato la violazione delle prescrizioni autorizzative, in particolare l’immissione nel rio delle acque di percolato della discarica cessata attraverso due sfioratori attivati in occasione di forti precipitazioni.
Ha poi impugnato con motivi aggiunti l’atto con cui la Provincia, preso atto della relazione integrativa di ARPA e del sequestro preventivo disposto dall’autorità giudiziaria, ha ordinato la progettazione e realizzazione, entro dodici mesi, delle opere volte a evitare l’attivazione degli sfioratori, consentendo in via temporanea la conservazione di uno solo di essi quale presidio di sicurezza idraulica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di acquiescenza: l’esecuzione della diffida in pendenza del giudizio non è comportamento univoco, e la società ha espressamente escluso, con la richiesta di proroga, di voler desumere da tali lavori una volontà abdicativa.
Nel merito, il Tribunale rileva che gli atti autorizzativi non contengono alcun riferimento agli scolmatori, ma prescrivono il convogliamento di tutte le acque nell’impianto di trattamento prima dello scarico. L’autorizzazione n. 1422 del 2005 imponeva la raccolta e la canalizzazione del percolato di entrambe le discariche verso l’impianto; la proroga del 2010 consente il solo scarico delle acque depurate; la modifica del 2016 conferma che le acque sono raccolte e sottoposte a trattamento. I verbali di sopralluogo richiamati dalla ricorrente, lungi dal giovarle, attestano che le acque in eccesso non dovevano confluire nel rio, e le periodiche pulizie dell’alveo non dimostrano alcuna conoscenza o tolleranza degli sfiori.
Quanto alla dedotta inutilità della diffida, il Collegio osserva che il progetto di regimazione richiamato dalla società riguardava un futuro ampliamento ancora da autorizzare, mentre la diffida era volta a impedire sin da subito l’attivazione degli sfioratori; il procedimento per il PAUR, del resto, non si è concluso con il rilascio del provvedimento.
Il Tribunale esclude poi che la ricorrente possa sottrarsi agli obblighi negando la qualità di gestore della discarica dismessa: la voltura del 2005 la rende titolare dell’autorizzazione, che richiama espressamente anche la discarica esistente, cosicché la gestione dei relativi percolati non è opera compensativa ma adempimento del titolo.
Sul secondo motivo, relativo all’insussistenza della contaminazione, il Collegio richiama il principio per cui le valutazioni tecnico-scientifiche dell’amministrazione sono ampiamente discrezionali e sindacabili solo per esiti abnormi o contraddittori (richiamata Consiglio di Stato sez. IV, 2 maggio 2022, n. 3424). La censura sull’erroneo utilizzo dei criteri per la matrice suolo è smentita dalla relazione ARPA, che ha raffrontato i valori con gli standard per i sedimenti; quanto all’asserita assenza nelle acque degli inquinanti rinvenuti nei sedimenti, la stessa relazione spiega che i valori misurati nei sedimenti assumono significato come memoria storica della contaminazione e che gli inquinanti provengono dal corpo delle vecchie discariche, per lo sfioro in condizioni di pioggia. La Provincia ha quindi fatto corretta applicazione del principio di precauzione e del criterio del più probabile che non.
Infine, quanto al secondo sfioratore, la conservazione temporanea del presidio di sicurezza non è contraddittoria con la diffida, perché concerne i soli casi imprevisti e non gli eventi meteorici intensi, già conosciuti come causa dell’attivazione. Ricorso principale e motivi aggiunti sono pertanto respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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