Requisiti di partecipazione alla selezione NCC e vincolo di territorialità (TAR Sardegna n. 49 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per il rilascio di autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente, ove la normativa regionale richiamata dal bando condizioni il rilascio dell’autorizzazione all’iscrizione nel ruolo dei conducenti, il requisito deve essere posseduto già alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Non assumono rilevanza modifiche dello stato giuridico acquisite successivamente, né può farsi valere l’impegno a soddisfare il requisito prima del rilascio dell’autorizzazione. Il vincolo di territorialità, che impone un collegamento stabile con il territorio e la comunità di riferimento, si esprime sia in termini strutturali e organizzativi sia funzionali, legittimando la richiesta di residenza o domicilio professionale nel territorio della Regione che bandisce la selezione.
Il Fatto
Un operatore economico partecipava alla procedura concorsuale indetta da un Comune della Sardegna per l’assegnazione di una autorizzazione per il servizio di noleggio autovetture con conducente fino a nove posti. Nella graduatoria provvisoria si collocava al quinto posto con un punteggio di 13 punti, proponendo reclamo per ottenere un punteggio superiore che lo avrebbe collocato al primo posto. Successivamente veniva escluso dalla procedura per mancata iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio della Sardegna e per mancata residenza o domicilio professionale in un Comune della Regione.
Il ricorrente impugnava gli atti della procedura, contestando la legittimità dell’esclusione poiché il bando richiederebbe soltanto l’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge n. 21/1992 e prevederebbe che l’impegno formale a soddisfare il requisito sia sufficiente al momento della domanda. Contestava altresì la mancata attribuzione di un punteggio maggiore, che lo avrebbe collocato al primo posto della graduatoria. Il Comune e la controinteressata si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale osserva come la disciplina regionale, richiamata dal bando, preveda che l’iscrizione nel ruolo dei conducenti costituisca requisito indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione. Pur riferendosi al momento del rilascio, tale requisito deve intendersi richiesto già alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. Secondo l’orientamento consolidato, nelle procedure selettive i requisiti di partecipazione devono sussistere alla data di scadenza prevista dal bando, non potendo assumere rilevanza circostanze sopravvenute; la scelta di richiedere il requisito al momento della partecipazione risponde alla ratio di evitare disservizi, assicurando che il soggetto autorizzato sia già nella piena condizione giuridica di esercitare l’attività e non contrasta con il favor partecipationis.
La mancata residenza o domicilio professionale in Sardegna si pone in diretta correlazione con la mancata iscrizione nel ruolo, costituendo requisito per l’iscrizione stessa secondo la delibera della Giunta regionale applicabile. La richiesta del domicilio professionale in alternativa alla residenza esclude profili di discriminazione territoriale, risultando coerente con il principio di territorialità che governa il settore delle autorizzazioni NCC. Il vincolo di territorialità, come ribadito dalla giurisprudenza, si esprime nella necessità di un collegamento stabile con il territorio e la comunità di riferimento, sia in termini strutturali e organizzativi, sia funzionali, quale necessità che il servizio sia prevalentemente prestato all’interno del territorio comunale di riferimento.
L’esclusione del ricorrente risulta pertanto legittima. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono rigettati. Il terzo motivo, con cui si contesta l’attribuzione dei punteggi in graduatoria provvisoria, è dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e interesse, stante la legittima esclusione dalla procedura.
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Nota della Redazione
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