Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Sicilia n. 3002 del 09.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in presenza di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere nel merito né procedere d’ufficio, ma deve limitarsi a prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità del ricorso. In assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, opera il principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino alla trattazione in decisione. La pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non richiede l’accertamento della fondatezza dei provvedimenti impugnati. La dichiarazione unilaterale del ricorrente è sufficiente a definire il giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava davanti al TAR Sicilia una serie di provvedimenti adottati dalla Soprintendenza e dal Comune, con cui le veniva ordinata la rimessione in pristino di un gazebo e la demolizione delle opere eseguite in difformità rispetto al progetto autorizzato. Il giudizio riguardava tanto l’ordinanza soprintendenziale del giugno 2020 e quella successiva del settembre 2020, quanto il diniego comunale di accertamento di conformità e la determinazione di demolizione dell’ottobre 2020.
Dopo il rigetto della domanda cautelare, la società provvedeva a rimuovere le difformità contestate. Con memoria del 30 maggio 2024 dichiarava quindi di non avere più interesse al ricorso e chiedeva la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese. Il Comune dava atto dell’avvenuta rimozione e chiedeva la rifusione delle spese; l’Assessorato non replicava.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la ricorrente, con dichiarazione espressa e non contestata, aveva rappresentato la cessazione dell’interesse alla decisione. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in tale ipotesi, il giudice non può scrutinare il merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Deve invece adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.
Il fondamento è individuato nel principio dispositivo in senso ampio: nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, il ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. Può quindi dichiarare di non avere più interesse, provocando la presa d’atto del giudice. Il richiamo è al precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1418 del 08.02.2023, espressamente citato nella sentenza.
Su questa base il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria ha assorbito ogni questione di merito relativa alla legittimità degli atti impugnati.
Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate tra tutte le parti, valorizzando la complessità delle questioni esaminate. La pronuncia è stata resa ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm., con ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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