Interdittiva annullata: legami familiari e accordo elettorale non bastano (TAR Puglia n. 1255 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia richiede la dimostrazione di un pericolo di infiltrazione mafiosa attuale e concreto, desunto da elementi fattuali plurimi, univoci e riferiti alla concreta attività d’impresa. Un singolo episodio di contatto maturato in ambito politico-elettorale, per di più controverso e sub iudice, non è idoneo a sorreggere il giudizio di contiguità. Il mero vincolo parentale indiretto del socio con un esponente criminale non fonda alcuna presunzione: occorre provare la relazione e il suo effettivo riverbero sull’attività economica. Ove i fatti segnalino al più un’agevolazione occasionale, l’amministrazione deve valutare le misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, in ossequio al principio di proporzionalità.
Il Fatto
Una società attiva nel settore delle opere pubbliche e private, in particolare nel turismo e nella nautica da diporto, impugna il provvedimento con cui la Prefettura di Foggia ha adottato nei suoi confronti l’informazione interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011, rigettando contestualmente l’istanza di iscrizione nella white list. La misura si fonda sulle risultanze di un’indagine penale e su due elementi: le relazioni intrattenute dal socio di maggioranza con un esponente della criminalità locale, in occasione della sua candidatura a sindaco, e la circostanza che la compagna dello stesso socio è sorella di un altro esponente di un clan.
La ricorrente contesta plurimi profili procedurali e sostanziali, deduce la violazione dell’art. 94-bis del codice antimafia e impugna anche la revoca dell’aggiudicazione disposta dal Comune. In via cautelare il TAR accoglie l’istanza per ragioni di periculum; il Consiglio di Stato respinge l’appello cautelare dell’amministrazione. Nella pendenza, il Tribunale di Bari applica il controllo giudiziario ex art. 34-bis del codice antimafia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio formulata in udienza, richiamando il divieto di cui all’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e l’autonomia della valutazione prefettizia rispetto agli esiti del processo penale. Può quindi prescindersi dal vizio procedurale sul contraddittorio, peraltro debole, e decidersi la causa sui motivi sostanziali.
Sul primo elemento, il TAR rileva che la tesi prefettizia poggia su un unico episodio di contatto, maturato tra il 2021 e il 2023 in ambito elettorale e amministrativo. Il reato contestato in sede penale è quello di cui all’art. 86 d.P.R. n. 570/1960 e non quello di cui all’art. 416-ter cod. pen.: ciò esclude in radice che l’accordo sia stato stretto in nome della consorteria o con modalità mafiose. Gli atti dimostrano anzi un conclamato astio tra i due soggetti, con conseguente carenza di attualità del pericolo.
Il punto decisivo è l’assenza di qualsiasi riscontro sul versante societario. Il socio non riveste funzioni amministrative nella società dall’ottobre 2021; non emerge alcun vantaggio per l’impresa, alcun favoritismo, alcuna contaminazione delle scelte organizzative. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il pericolo è l’elevata probabilità di un evento (Cons. Stato, Sez. III, n. 3338/2023) e gli indizi vanno letti nel loro insieme, non in modo atomistico (Cons. Stato, Sez. III, n. 3973/2022). Manca dunque la necessaria inferenza logica tra il fatto e il rischio di condizionamento.
Quanto al secondo elemento, la sola parentela indiretta non è sufficiente. Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. III, n. 593/2025) richiede condizioni che colleghino la condizione parentale all’attività economica. Nel caso concreto non è provata alcuna frequentazione, convivenza o cointeressenza economica; le difese sul punto restano incontestate.
Il Collegio ritiene infine fondato il motivo sull’art. 94-bis del codice antimafia: i fatti avrebbero potuto giustificare, se approfonditi, le misure di prevenzione collaborativa, tanto più che la società ha ottenuto positive valutazioni per il rating di legalità e ha adottato un modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, dati del tutto ignorati dalla Prefettura. Il ricorso è accolto, con annullamento dell’interdittiva e, per illegittimità derivata, della revoca comunale. Spese compensate.
Nota della Redazione
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