Requisiti tecnici minimi vincolanti anche nella gara al miglior rapporto qualità/prezzo (TAR Puglia n. 666 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche le caratteristiche tecniche indicate dal capitolato speciale come requisiti di minima devono essere possedute dai prodotti offerti a pena di esclusione, senza distinzione tra lotti aggiudicati al minor prezzo e lotti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In quest’ultimo caso la previsione di una griglia di criteri e punteggi qualitativi non rende facoltativi i requisiti di minima, ma presuppone una preliminare verifica di conformità delle apparecchiature, dopo la quale soltanto la commissione può procedere alla comparazione e all’attribuzione dei punteggi. Il concorrente che ritenga le specifiche tecniche eccessive, o incompatibili con la tecnologia prescelta, ha l’onere di impugnare tempestivamente la lex specialis; la contestazione sollevata solo in giudizio è inammissibile. Parimenti, chi intenda avvalersi del principio di equivalenza deve segnalarlo e dimostrarlo già in sede di offerta tecnica, non nel corso del giudizio.
Il Fatto
Una società ricorrente, classificatasi seconda con punti 95,79 nella graduatoria finale, impugna la determinazione n. 4502 del 17/10/2023 con cui l’A.S.L. di Lecce aveva aggiudicato il lotto 12 di una procedura aperta articolata in 15 lotti, avente a oggetto la fornitura di tre apparecchi ANGIO-OCT per i Day Service Oculistici di Gagliano del Capo, Maglie e Nardò, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicataria era la controinteressata, prima classificata con punti 100.
La ricorrente deduce che l’apparecchiatura offerta dalla controinteressata difettava di alcune caratteristiche tecniche di minima del capitolato, in particolare la risoluzione assiale ottica di 5μm o migliore, e ne chiede l’esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c bis), d. lgs. n. 50/2016, oltre al subentro nel contratto e al risarcimento. Resiste l’A.S.L., sostenendo che la verifica sui requisiti minimi riguarderebbe solo i lotti aggiudicati al minor prezzo. La Sezione, con ordinanza cautelare n. 611 del 20/12/2023, aveva sospeso l’aggiudicazione; nelle more la stazione appaltante aveva aggiudicato il lotto alla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal paragrafo 3.1 del capitolato tecnico, che qualifica le caratteristiche indicate per ciascun lotto come «minime ed essenziali», da possedere «necessariamente», a pena di non conformità ed esclusione dalla gara. L’art. 16 del disciplinare, a sua volta, impone una relazione sulla rispondenza dei beni alle specifiche minime richieste dalla stazione appaltante. Da tali clausole si ricava la volontà di esigere la conformità delle apparecchiature ai requisiti di minima a prescindere dal criterio di aggiudicazione.
L’art. 18 del disciplinare non esclude tale verifica per i lotti aggiudicati al miglior rapporto qualità/prezzo: si limita a prevedere che, per questi ultimi, alla verifica di conformità segua l’applicazione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi. Il Tribunale osserva che l’opposta lettura condurrebbe a un esito illogico, lasciando indeterminate le caratteristiche del macchinario che l’amministrazione intende procurarsi.
Supera l’obiezione della controinteressata l’argomento testuale sull’alternatività delle tecnologie: il capitolato pone Swept Source e Spectral Domain su un piano equivalente, senza preferenza, mentre la risoluzione di 5μm o migliore resta requisito indefettibile. Poiché l’aggiudicataria ha offerto un macchinario con risoluzione di 8μm, esso non rispetta la specifica minima e avrebbe dovuto essere escluso. La censura relativa all’incompatibilità tra tecnologia e requisito avrebbe dovuto trovare sfogo nell’impugnazione tempestiva della lex specialis, mai proposta: le difese sul punto sono inammissibili.
Quanto al principio di equivalenza, il capitolato consente soluzioni funzionalmente equivalenti solo previa separata dichiarazione e prova a carico dell’offerente in gara: la controinteressata non vi ha provveduto, pretendendo di dimostrare quanto sopra in giudizio, in modo tardivo ed inammissibile.
Assorbite le altre censure, il Collegio accoglie il primo motivo, richiamando incidentalmente l’esito del collaudo che dà atto della mancata risoluzione di 5μm, dell’assenza di PC integrato e dell’impossibilità di acquisire in un’unica scansione l’intera camera anteriore. Annulla quindi l’aggiudicazione e dispone, ex art. 124 c.p.a., il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione del lotto, con compensazione integrale delle spese processuali.
Nota della Redazione
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