Requisito disoccupazione nel concorso riservato ai disabili (C.G.A.R.S. n. 954 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali riservate alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, il requisito dello stato di disoccupazione deve sussistere alla scadenza del termine di presentazione della domanda e permanere all’atto dell’immissione in servizio, ma non necessariamente per l’intera durata del concorso. La lex specialis che si limiti a richiedere tale stato tra i requisiti di ammissione entro la scadenza del termine, e a imporne la dichiarazione all’atto dell’assunzione, non contiene una clausola escludente che imponga la permanenza ininterrotta del requisito. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento che dichiari la decadenza del candidato dalla graduatoria per essere stato avviato al lavoro nel corso della procedura.

Il Fatto

La struttura sanitaria appellante aveva indetto un concorso pubblico riservato alle categorie protette ex art. 1 della legge n. 68/1999, per la copertura di posti di collaboratore amministrativo professionale. Una candidata, collocata utilmente in graduatoria, risultava iscritta negli elenchi del collocamento obbligatorio alla scadenza del termine di partecipazione, ma nelle more era stata avviata al lavoro e quindi cancellata da quegli elenchi.

Con deliberazione del Direttore generale la struttura sanitaria ne aveva dichiarato la decadenza dalla graduatoria, ritenendo venuto meno il requisito dello stato di disoccupazione. Il TAR Sicilia aveva annullato in parte qua il provvedimento. La struttura sanitaria propone appello, deducendo difetto di giurisdizione, tardività del ricorso per mancata impugnazione del bando, inammissibilità dell’azione di mero accertamento ed erroneità nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. In base all’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 restano devolute al giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali. Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite n. 27197 del 2017, la giurisdizione amministrativa copre la fase che va dal bando all’approvazione della graduatoria finale. Nel caso in esame l’appellata ha impugnato proprio il provvedimento conclusivo che l’aveva esclusa, per assenza di un requisito di partecipazione.

Infondato è anche il secondo motivo. L’onere di immediata impugnazione del bando sussiste solo in presenza di clausole escludenti, cioè di requisiti che si pongono come ex se ostativi alla partecipazione (Cons. Stato n. 3695 del 2020; Cons. Stato n. 2387 del 2019). Nella specie l’art. 1 del bando richiedeva l’iscrizione negli elenchi entro la scadenza del termine, requisito pacificamente posseduto dall’appellata. L’art. 8 si limitava a imporre la dichiarazione dello stato di disoccupazione all’atto dell’assunzione. Nessuna clausola, dunque, conteneva una clausola escludente.

Il terzo motivo è respinto per le stesse ragioni: l’appellata non ha agito con un’azione di mero accertamento, ma ha proposto un’azione demolitoria avverso il provvedimento conclusivo della procedura.

Nel merito il Collegio esclude che il requisito dovesse permanere per tutta la durata del concorso. Richiamando la Corte cost. n. 190 del 2006 e l’art. 16, comma 2, della legge n. 68/1999, la Corte osserva che il legislatore ha innovato la disciplina solo quanto allo stato di disoccupazione al momento dell’assunzione, non a quello della partecipazione. L’art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994 esige la disoccupazione alla scadenza della domanda e all’immissione in servizio, non per l’intera procedura.

Il richiamo alla Cass. n. 14790 del 2020 è ritenuto non pertinente, perché reso su un bando che imponeva espressamente la permanenza del requisito. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *