Fascia di rispetto cimiteriale, deroga solo per interventi urbanistici di rilievo pubblico (Cons. Stato n. 5985 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La deroga alla fascia di rispetto cimiteriale prevista dall’art. 338, comma 5, r.d. n. 1265/1934 è ammessa solo per l’esecuzione di un’opera pubblica o per l’attuazione di un intervento urbanistico avente rilevanza pubblicistica, destinato a soddisfare interessi di rango almeno pari a quelli tutelati dal vincolo. Restano esclusi gli interventi di iniziativa privata che, pur perseguendo finalità di interesse generale, si risolvono nella realizzazione di un profitto economico per il proponente. Il divieto di costruire nuovi edifici entro i duecento metri comprende ogni opera non precaria incompatibile con le esigenze igienico-sanitarie e con la sacralità dei luoghi di sepoltura, e la sua violazione non è sanata dalla qualificazione dell’attività come servizio pubblico. L’atto endoprocedimentale che esprime il dissenso comunale è di regola non impugnabile in via autonoma, salvo che produca un arresto procedimentale idoneo a frustrare l’interesse pretensivo dell’istante.

Il Fatto

La società appellante ha chiesto alla Provincia l’autorizzazione unica ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 per realizzare un polo logistico destinato alla messa in riserva e al deposito di rifiuti non pericolosi, su un’area ricadente nella fascia di rispetto di un cimitero. Nell’ambito della conferenza di servizi il Comune ha espresso, con deliberazione consiliare, il proprio dissenso alla riduzione della fascia cimiteriale, non ravvisando nella proposta un intervento urbanistico derogabile.

La società ha impugnato la delibera davanti al TAR Liguria, che ha respinto il ricorso. Propone quindi appello, deducendo che l’impianto costituirebbe opera di pubblica utilità e attività di interesse pubblico e che il progetto non contemplerebbe nuovi edifici vietati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto un profilo di rito sollevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.: la delibera impugnata è atto endoprocedimentale reso in conferenza di servizi decisoria semplificata ex art. 14 bis legge n. 241/1990. Richiamando l’orientamento consolidato, il Consiglio ribadisce che tali atti non sono di regola immediatamente lesivi, salvo che integrino atti vincolati, atti di arresto o soprassessori.

L’istruttoria disposta con ordinanza collegiale ha però accertato che la Provincia ha desistito da ogni determinazione proprio a causa della mancata emanazione del parere comunale. Il dissenso va quindi qualificato come arresto procedimentale e l’impugnazione è eccezionalmente ammissibile.

Nel merito, il primo motivo è infondato. L’art. 338, comma 5, r.d. n. 1265/1934 consente al consiglio comunale di ridurre la zona di rispetto solo per dare esecuzione a un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico. La giurisprudenza richiamata — Cons. Stato n. 4656 del 2017, n. 5873 del 2017, n. 7617 del 2020, n. 4118 del 2023 — impone un’interpretazione stretta: la deroga non presidia interessi privati e riguarda solo interventi pubblici o di rilevanza pubblicistica.

La motivazione comunale risulta conforme a tale lettura. L’impianto persegue finalità economiche e produttive a vantaggio della proponente; la qualificazione come opera di pubblica utilità o servizio pubblico non è sufficiente, perché il Comune ha ritenuto che l’opera sia diretta essenzialmente al profitto. Il raffronto con l’edilizia residenziale pubblica, anch’essa esclusa dalla deroga, conferma la valutazione.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Il divieto di nuovi edifici ex art. 338, comma 1, r.d. n. 1265/1934 comprende ogni opera non precaria incompatibile con il vincolo, inclusi i manufatti interrati, secondo Cons. Stato n. 1191 del 2019 e n. 4586 del 2019. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *