Ottemperanza al giudicato e poteri del giudice sulle somme dovute (TAR Lombardia n. 2455 del 23.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione, assegnando un termine per il pagamento. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo e dalle norme applicabili. Pertanto i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le amministrazioni dello Stato deve essere decorso perché possa avviarsi l’azione esecutiva. In caso di perdurante inerzia è nominato commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 841/2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.500,00, oltre spese legali distratte a favore dei difensori antistatari.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata. L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa e il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò deriva che l’entità delle somme, così come calcolata dal ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, in particolare per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con legge 28 febbraio 1997, n. 30, necessario perché possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti gli importi versati, fermo restando che i conteggi degli interessi legali e di mora non sono vincolanti nei limiti di cui agli artt. 1282 e ss. cod. civ. Sono dovuti anche gli ulteriori accessori di legge e gli oneri maturati, oltre agli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso.
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale, che assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientrando nei compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso. L’amministrazione è condannata alle spese, liquidate in dispositivo e distratte a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1282 c.c. – Interessi nelle obbligazioni pecunarie
- Art. 1283 c.c. – Anatocismo
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese