Il silenzio sulla sanatoria edilizia non richiede motivazione (TAR Sicilia n. 1990 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanatoria edilizia, il silenzio formatosi sull’istanza ex art. 36, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 costituisce diniego tacito e non impone all’amministrazione alcun obbligo di motivazione. La doppia conformità non può essere invocata per opere che, lungi dal costituire ristrutturazione di manufatti preesistenti, integrano nuove costruzioni. Nella fascia di 150 metri dalla battigia il vincolo di inedificabilità rende insanabile qualsiasi abuso, salvo le opere ultimate entro il 31 dicembre 1976. La sanzione ex art. 31, comma 4-bis, D.P.R. n. 380/2001 si applica nella misura edittale massima quando l’illecito ricade in zone vincolate, senza che ciò integri profili di irragionevolezza.
Il Fatto
I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale su una minore proprietaria di un immobile in Siracusa, presentano in data 8 febbraio 2019 istanza di regolarizzazione edilizia ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001. L’immobile ricade in zona classificata dal piano regolatore e collocata entro la fascia di 150 metri dalla battigia, oltre che assoggettata a vincolo paesaggistico.
A seguito di verifica il Comune redige un verbale di accertamento di difformità e adotta ordinanza di demolizione. Sull’istanza di sanatoria si forma il silenzio-rigetto, impugnato con ricorso introduttivo. Con motivi aggiunti i ricorrenti avversano l’ordinanza che ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa di euro 20.000,00.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso introduttivo. Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Tribunale richiama il comma 3 dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001: in mancanza di provvedimento espresso nel termine di sessanta giorni, la sanatoria si intende rigettata. A tale silenzio la giurisprudenza riconosce valore di diniego tacito, con la conseguenza che non è configurabile alcun obbligo motivazionale in capo all’amministrazione (richiamate T.A.R. Campania, Salerno, n. 401 del 2021 e T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 1631 del 2018).
Nel merito della doppia conformità, i ricorrenti sostengono che gli interventi rientrino nella ristrutturazione edilizia consentita dall’art. 15 L.R. n. 78/1976, non essendo mutata la consistenza originaria dell’immobile. Il Tribunale confronta la descrizione delle opere con la documentazione progettuale e conclude che gli ampliamenti, la veranda, il fabbricato pertinenziale e la piscina non costituiscono ristrutturazione di manufatti preesistenti, ma nuove costruzioni in aggiunta all’edificio originario.
Da qui la conseguenza: il vincolo di inedificabilità entro i 150 metri dalla battigia rende insanabile qualsiasi abuso, salvo le opere iniziate prima dell’entrata in vigore della legge regionale e con strutture essenziali compiute entro il 31 dicembre 1976 (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1905 del 2022). L’art. 15 della legge regionale non consente alcuna opera nella fascia costiera, eccettuate quelle destinate alla diretta fruizione del mare.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ritiene infondata la censura di retroattività della sanzione: il verbale di accertamento ha collocato la realizzazione dei manufatti in epoca successiva all’entrata in vigore del D.L. n. 133/2014, che ha introdotto il comma 4-bis nell’art. 31. La legittimità del silenzio-diniego comporta altresì la reiezione della censura di illegittimità derivata. È invece inammissibile perché tardiva la doglianza sull’assunto dell’ordinanza di demolizione, che andava dedotta con il ricorso principale.
Infine, la sanzione edittale massima si giustifica per la ricaduta dell’illecito in zona vincolata: il disvalore della condotta prescinde dall’entità delle opere e risponde alla tutela rafforzata degli interessi generali (T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 406 del 2022). Il ricorso è rigettato, nulla per le spese.
Nota della Redazione
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