Scadenza permesso non preclude conversione e preavviso di rigetto dovuto (TAR Calabria n. 344 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non preclude ex se la conversione del titolo, poiché la legge non attribuisce a quel termine natura decadenziale e impone di valutare gli elementi sopravvenuti. L’attività amministrativa di conversione del permesso stagionale in lavoro subordinato ha natura discrezionale: l’amministrazione non può esimersi dalla valutazione dei requisiti per il nuovo titolo per il solo rilievo dell’avvenuta scadenza. Conseguentemente, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 integra un vizio di legittimità non sanabile mediante la regola di salvezza dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, non potendo dimostrarsi in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato alla Prefettura di Catanzaro un’istanza telematica di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. Lo Sportello Unico Immigrazione ha comunicato l’impossibilità di stipulare il contratto di soggiorno, rilevando una discordanza tra la data di scadenza dichiarata al momento dell’istanza e quella effettiva del titolo, accertata tramite riscontri della Questura.

Il provvedimento si fondava sul presupposto che il ricorrente non possedesse un permesso in corso di validità al momento della presentazione della domanda. Il ricorrente ha impugnato la comunicazione avanti al TAR Calabria, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e l’assenza di un termine decadenziale per la presentazione dell’istanza di conversione. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto; la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 238 del 12 maggio 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, riesaminando la questione nel merito, ritiene fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. L’argomento decisivo è la qualificazione dell’attività amministrativa in esame: si tratta di attività di natura discrezionale, con la conseguenza che non può operare la regola di salvezza dell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990. Non è dunque sufficiente dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Il Tribunale esclude anche la tesi secondo cui il rigetto sarebbe atto vincolato, derivante dalla tardività dell’istanza rispetto alla scadenza del titolo. Sul punto richiama la giurisprudenza amministrativa, che ha chiarito come il formale superamento del termine di validità del permesso da convertire non possa precludere la conversione: viene citata Cons. Stato, sez. III, n. 3884 del 2016, secondo cui la natura decadenziale del termine non è affermata dalla legge e non è coerente con un sistema che impone di considerare gli elementi sopravvenuti e vieta di reputare preclusive le irregolarità amministrative sanabili. Il Collegio richiama altresì Cons. Stato, sez. III, n. 5604 del 2023.

Applicando tali principi al caso concreto, l’amministrazione conservava poteri discrezionali in ordine alla valutazione dei requisiti per il rilascio del nuovo titolo, valutazione dalla quale non poteva esimersi per il mero rilievo della scadenza, tanto più che il permesso risultava scaduto da pochi giorni al momento della domanda. La mancata previa comunicazione dei motivi ostativi ha quindi inficiato la legittimità del provvedimento, senza possibilità di sanatoria.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato. Le spese sono compensate, in considerazione della particolarità della vicenda e della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sulla questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *