Il requisito esperienziale della consorziata è spendibile anche per il futuro (Cons. Stato n. 6604 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La consorziata di un consorzio di cooperative, designata esecutrice di un servizio, può spendere in gara il requisito di capacità tecnica e professionale derivante dall’esecuzione materiale della prestazione, non rilevando la sola imputazione giuridica del contratto in capo al consorzio. L’equiparazione ai consorzi stabili opera anche sotto questo profilo, poiché il requisito della lex specialis è incentrato sull’esecuzione del servizio e non sulla titolarità del contratto pubblico. La mera istruttoria avviata dall’AGCM non integra un obbligo dichiarativo a carico del concorrente, né la delibera sanzionatoria sopravvenuta può assumere rilevanza retroattiva. Le sporadiche ed episodiche vicende giuslavoristiche, prive di gravità e rilevanza, non fondano l’esclusione per inaffidabilità professionale. La clausola sociale non impone l’assunzione integrale del personale del precedente appalto, ma va contemperata con la libertà di impresa e l’organizzazione produttiva dell’affidatario.

Il Fatto

Il Consorzio Stabile Primo Nomine, collocatosi secondo in graduatoria, impugnava davanti al TAR Toscana la determina di aggiudicazione in favore del raggruppamento composto da una società cooperativa e da una casa editrice, relativa a una gara europea per l’affidamento in concessione dei servizi museali di biglietteria, accoglienza e assistenza alla visita presso le Gallerie degli Uffizi, la Direzione Regionale Musei della Toscana e l’Opificio delle Pietre Dure.

Il TAR respingeva il ricorso principale e dichiarava improcedibile quello incidentale. Il consorzio appellava deducendo cinque motivi, tra cui il difetto del requisito esperienziale in capo all’aggiudicataria, l’omessa dichiarazione di un procedimento AGCM, la mancata esclusione per violazioni lavoristiche, l’anomalia dei costi della manodopera e l’elusione della clausola sociale. La cooperativa proponeva appello incidentale avverso la declaratoria di improcedibilità del proprio ricorso.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il Consiglio di Stato osserva che l’art. 6.4 lett. e) del disciplinare identificava il requisito non nella titolarità di un contratto pubblico, bensì nell’esecuzione di servizi di biglietteria con un determinato volume di biglietti. La cooperativa aveva indicato nel DGUE i servizi svolti nei tre esercizi dal 2020 al 2022, corrispondenti alle certificazioni del Parco Archeologico del Colosseo, che attestavano l’esecuzione materiale in qualità di assegnataria del consorzio.

La Corte richiama il proprio orientamento (Cons. Stato, V, n. 3144 del 2024; Cons. Stato, V, n. 6024 del 2019) secondo cui il consorzio di cooperative è soggetto autonomo e unico contraente, ma le consorziate possono partecipare distintamente alle procedure (CGUE, Assitur, C-538/07; CGUE, Impresa Edilux e Sicef, C-425/14). Ne consegue che le consorziate possono spendere i requisiti delle attività svolte, in virtù della progressiva equiparazione ai consorzi stabili.

Sul secondo motivo, la delibera AGCM con la sanzione per il secondary ticketing è sopravvenuta alla gara, all’aggiudicazione, al giudizio di primo grado e alla stipula: il suo contenuto non ha efficacia retroattiva. La mera istruttoria non integra obbligo dichiarativo (Cons. Stato, V, n. 6622 del 2024). Sul terzo motivo, le vicende giuslavoristiche erano sporadiche ed episodiche, prive dei caratteri di gravità e rilevanza (Cons. Stato, V, n. 2850 del 2020), e le obbligazioni erano state estinte.

Sul quarto motivo, i rilievi dell’appellante muovevano da errori di calcolo, avendo usato una media aritmetica anziché ponderata e un monte ore superiore. Il costo dichiarato risultava superiore a quello contestato e l’utile previsto idoneo ad assorbire eventuali sottostime. Trattandosi di concessione, il controllo sull’attendibilità del PEF incontra il margine di opinabilità tecnico-discrezionale, sindacabile solo per errori macroscopici (Cons. Stato, VI, n. 2885 del 2020).

Sul quinto motivo, il Piano di assorbimento rispettava le prescrizioni delle Linee Guida ANAC n. 13: la clausola sociale non impone l’assunzione integrale del personale, ma va contemperata con la libertà di impresa. L’appello principale è respinto in parte e dichiarato improcedibile per il resto; improcedibile l’appello incidentale, con conferma della sentenza e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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