Annullata la scheda valutativa per difetto di motivazione dei revisori (TAR Veneto n. 51 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scheda valutativa del personale militare è legittima solo se le sue parti sono in rapporto di armonia e conseguenzialità: il giudizio finale e la qualifica costituiscono la sintesi dei giudizi analitici e delle aggettivazioni selezionate dai valutatori. I revisori che, per restituire coerenza al documento, modifichino in peggio le voci analitiche già espresse e i giudizi conclusivi devono motivare diffusamente il repentino abbassamento di qualifica. In difetto, il giudizio complessivo perde attendibilità ed obiettività e la scheda è annullata, non valendo a salvarla la coerenza formale raggiunta attraverso correzioni prive di giustificazione.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale dell’Aeronautica militare, impugna la scheda valutativa dell’11 luglio 2022, con cui — per il periodo 9 novembre 2020 – 8 novembre 2021 — gli è stata attribuita la qualifica di superiore alla media, inferiore a quella di eccellente proposta dal compilatore. La vicenda si inserisce in una sequenza di documenti caratteristici: una prima scheda era stata annullata all’esito del ricorso gerarchico; la scheda ricompilata il 13 luglio 2022 aveva confermato il medesimo giudizio, nonostante la proposta apicale del compilatore.

Nelle more del giudizio il Ministero della difesa ha annullato in autotutela la scheda gravata; è stata poi redatta una nuova scheda, impugnata con motivi aggiunti. L’amministrazione, ritualmente evocata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la scheda originariamente impugnata stata annullata in autotutela e sostituita. Passa quindi al merito dei motivi aggiunti, che accoglie.

Il quadro normativo è ricostruito muovendo dagli artt. 1025 e 1026 del d.lgs. n. 66/2010 e dagli artt. 688 e 689 del d.P.R. n. 90/2010, con l’allegato B che fissa la scheda-tipo: voci analitiche, giudizi testuali, giudizio complessivo finale e qualifica. Secondo la costante giurisprudenza amministrativa richiamata, il giudizio finale è congruamente motivato quando è in rapporto di armonia e conseguenzialità con i singoli giudizi resi su ciascuna voce.

Il Tribunale esamina l’intera azione amministrativa. Nella scheda da ultimo impugnata i revisori hanno da un lato reso giudizi inferiori su alcune voci analitiche, dall’altro addolcito i giudizi conclusivi, per restituire coerenza al documento. La coerenza formale è stata così raggiunta, superando il vizio riscontrato nelle precedenti sedi.

Tuttavia il primo revisore, nel correggere in peggio la propria valutazione, ha omesso di addurre ragioni giustificative, limitandosi a esprimere una non concordanza. Il vizio di motivazione è tanto più grave perché il documento è la terza versione della stessa scheda, succeduta a due schede già annullate per i medesimi vizi. Anche i giudizi conclusivi ripetono l’omessa motivazione sul repentino abbassamento di qualifica.

Le correzioni, pur astrattamente idonee a raggiungere la coerenza del giudizio finale con le singole valutazioni, hanno in concreto privato di attendibilità ed obiettività il giudizio dei revisori, che pare esprimere l’intento di difendere comunque la propria originaria valutazione. Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto accolto e l’atto impugnato annullato, salva l’ulteriore attività amministrativa, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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