Contratti attivi della p.a. e obbligo di selezione pubblica del contraente (TAR Emilia-Romagna n. 285 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Consorzio di bonifica è persona giuridica pubblica e, in ogni caso, organismo di diritto pubblico ai sensi dell’allegato IV del d.lgs. n. 50/2016, con la conseguenza che la scelta del contraente per i suoi contratti rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Anche per i contratti attivi, tra cui il contratto di locazione di bene del patrimonio disponibile, l’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 impone il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. L’amministrazione aggiudicatrice non può quindi concludere direttamente il contratto, ma deve esperire una selezione pubblica idonea a stimolare il confronto competitivo sulla base di criteri oggettivi. È inammissibile il ricorso incidentale del gestore uscente che impugni la delibera solo dopo la proposizione del ricorso principale, essendo l’atto immediatamente lesivo. Il giudice amministrativo conosce incidenter tantum, ex art. 8 c.p.a., delle questioni pregiudiziali relative a diritti.
Il Fatto
La ricorrente, operatore economico attivo nella gestione di campeggi, contesta la deliberazione con cui il Comitato Amministrativo del Consorzio di Bonifica della Romagna ha stabilito di stipulare un nuovo contratto di locazione, per la durata di sei anni, avente ad oggetto un terreno consorziale adibito a campeggio, in favore del gestore uscente. Il Consorzio muove dal presupposto dell’avvenuto scioglimento del precedente rapporto per disdetta comunicata nell’aprile 2023.
La ricorrente deduce il proprio interesse all’affidamento a condizioni economiche più vantaggiose e, in via subordinata, il mancato esperimento di una selezione pubblica. Il Consorzio eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il gestore uscente propone ricorso incidentale, sostenendo la tardività della disdetta e la persistente efficacia del contratto originario per tacito rinnovo fino al 2029. La domanda cautelare è stata respinta per carenza di periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma preliminarmente la giurisdizione del giudice amministrativo. Il Consorzio è persona giuridica pubblica ai sensi dell’art. 12 della L.R. Emilia-Romagna n. 42/1984 e dell’art. 59 del R.D. n. 215/1933. Anche a volerlo qualificare ente pubblico economico, esso figura nell’elenco degli organismi di diritto pubblico contenuto nell’allegato IV del d.lgs. n. 50/2016, con la conseguenza che opera quale amministrazione aggiudicatrice.
Il contratto di locazione ha ad oggetto un bene del patrimonio disponibile e costituisce contratto attivo. L’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, nel testo novellato dal d.lgs. n. 56/2017, esclude l’applicazione della disciplina dei contratti passivi, ma introduce un obbligo stringente di rispettare regole minimali di evidenza pubblica. Ne deriva la necessità di una procedura di valutazione comparativa, come chiarito dal Consiglio di Stato, parere n. 1241 del 2018.
La posizione della ricorrente è qualificata come interesse legittimo, pretensivo all’ottenimento del contratto e strumentale allo svolgimento della selezione. La Corte ritiene quindi di esaminare con priorità il ricorso incidentale, poiché l’efficacia del contratto originario renderebbe prive di fondamento entrambe le pretese principali.
Il ricorso incidentale è tuttavia inammissibile. L’interesse a impugnare la delibera sorgeva dalla sua adozione e pubblicazione, non dalla proposizione del ricorso principale. Il gestore uscente aveva anzi manifestato per iscritto la volontà di sottoscrivere il nuovo contratto: avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l’atto lesivo.
Nel merito il secondo motivo del ricorso principale è fondato. È illegittima la pretesa del Consorzio di concludere il contratto senza la pubblicazione di un avviso pubblico idoneo a stimolare il confronto competitivo su criteri oggettivi e trasparenti. Il ricorso è accolto, la delibera annullata e il Consorzio è tenuto a espletare una procedura rispettosa dei criteri indicati. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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