Mobilità pubblica e inquadramento: irragionevole l’azzeramento dell’anzianità (Cons. Stato n. 6605 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni integra una modificazione meramente soggettiva del rapporto, riconducibile alla cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ., con continuità del contenuto essenziale del rapporto. Ne deriva l’obbligo dell’amministrazione di destinazione di conservare l’anzianità, la qualifica, il trattamento economico e la professionalità acquisita presso l’ente di provenienza. L’inquadramento al livello retributivo più basso, che azzeri le pregresse esperienze professionali senza alcuna ponderazione, è affetto da irragionevolezza per violazione dei canoni di adeguatezza e proporzionalità. Le sottoscrizioni del verbale di immissione in servizio non integrano acquiescenza, rientrando il diritto al corretto inquadramento tra i diritti indisponibili e irrinunciabili ex artt. 36 Cost., 2103 e 2113 cod. civ..

Il Fatto

Alcuni dipendenti pubblici partecipano a una procedura di mobilità volontaria indetta dall’ANAC per il passaggio da altre amministrazioni presso l’autorità, su dieci posti complessivi. I vincitori vengono inquadrati nel livello retributivo 1 della carriera operativa, il più basso dei sessanta livelli interni. L’appellante, che aveva prestato servizio per circa ventiquattro anni presso un ente locale in categoria C, posizione economica C6, contesta l’inquadramento per mancata valorizzazione di anzianità e professionalità.

Il TAR Lazio rigetta i ricorsi, ritenendo la partecipazione senza riserve e l’accettazione del verbale di immissione in servizio del 10 gennaio 2023 quali indici di acquiescenza, e considerando la valorizzazione dell’esperienza esaurita nella fase concorsuale mediante punteggi aggiuntivi. Propone appello la dipendente; si costituisce ANAC chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per acquiescenza. Richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 354 del 1998, si afferma che l’attribuzione di mansioni e trattamento economico trova presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o inquadramento, non potendo dipendere da libere determinazioni dei funzionari. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., n. 672 del 1987; Cass. civ., sez. lav., n. 3297 del 1987) qualifica il diritto alla qualifica e alla retribuzione proporzionata come indisponibile e irrinunciabile, con applicazione degli artt. 2103 e 2113 cod. civ..

La sottoscrizione del verbale di immissione non vale come accettazione di un’erronea collocazione professionale (Cass. civ., sez. lav., n. 19777 del 2016). Nel caso concreto manca un consenso informato: la tabella di inquadramento non era pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente né esibita alla parte, circostanze non contestate dalla difesa erariale. Il secondo motivo è accolto e l’eccezione di ANAC rigettata.

Sul merito, la Corte ricostruisce l’orientamento sulla mobilità pubblica come cessione del contratto. Richiama Cass. civ., sez. un., n. 26420 del 2006 e Cass. civ., sez. lav., n. 23884 del 2022: nel settore pubblico la mobilità è soggetta a vincoli di conservazione di anzianità, qualifica e trattamento economico. Il trasferimento comporta il diritto alla conservazione dei diritti maturati; la ratio è incentivare la redistribuzione del personale, finalità frustrata da una riduzione del trattamento (Cass. civ., sez. lav., n. 20953 del 2024; Cass. civ., n. 10145 del 2018).

La Sezione estende al personale esterno i principi già affermati per il personale interno ad ANAC con le sentenze n. 7725 del 2022 e n. 3289 del 2024: il primo inquadramento va rapportato alle conoscenze effettive e all’anzianità di servizio, valorizzando anche le esperienze maturate presso altre amministrazioni. Gli artt. 3 e 6 del regolamento ANAC e l’avviso di selezione imponevano tale valutazione, violata in sede applicativa con l’attribuzione del livello più basso, riservato dall’art. 37, comma 2, del regolamento ai neoassunti privi di esperienza.

È incongruo il richiamo all’art. 32 del regolamento, che disciplina l’accesso per concorso e non la mobilità. La valorizzazione nella sola fase concorsuale è insufficiente, trattandosi di momenti distinti. La discrezionalità organizzativa incontra il limite della palese irragionevolezza. Accolto l’appello, la Corte annulla l’inquadramento e il bando nella parte relativa al trattamento economico, dichiara il diritto al corretto inquadramento e condanna ANAC alla ricostruzione della carriera, alla rideterminazione retributiva e al pagamento delle differenze, con interessi e rivalutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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