Requisito di laurea illegittimo per l’affidamento del servizio UMA (TAR Puglia n. 226 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, la lex specialis di una procedura di affidamento che richieda il possesso della laurea per lo svolgimento di attività rientranti nelle attribuzioni dei periti agrari, escludendo i diplomati abilitati. L’ordinamento professionale dei periti agrari non distingue tra diplomati e laureati, essendo l’abilitazione, conseguita tramite specifici percorsi formativi ed esami, l’unico requisito per l’iscrizione all’albo e per il legittimo esercizio della professione. La previsione di un titolo di studio ulteriore rispetto all’abilitazione si pone in contrasto con la scelta a monte del legislatore, che ha istituito un unico albo professionale, e richiede una ragione tecnica idonea a giustificare la maggiore idoneità attribuita ai laureati.

Il Fatto

Il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia BAT, insieme a un perito agrario iscritto e non laureato, impugna l’avviso pubblico con cui il Comune di Andria ha avviato una procedura per l’affidamento del servizio di elaborazione informatica dei libretti U.M.A. per l’anno 2024 e dei controlli ex post. La lex specialis richiedeva, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea, precludendo l’accesso ai periti agrari diplomati.

I ricorrenti chiedono l’annullamento dell’avviso, della nota con cui il Comune ha negato il ritiro in autotutela e della determinazione di affidamento diretto, oltre alla declaratoria di nullità o inefficacia del contratto e al risarcimento del danno. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 192 del 9 maggio 2024 per assenza di periculum in mora, con espressa riserva sul merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il gravame e ritiene fondate le censure di irrazionalità e di violazione del principio di proporzionalità articolate nell’unico motivo. La lex specialis, nella parte in cui richiede la laurea, contrasta con la disciplina dell’ordinamento professionale dei periti agrari.

Il percorso argomentativo muove dal combinato disposto dell’art. 1, comma 1, della legge n. 434/1968, come modificata dalla legge n. 547/1991, e dell’art. 55 del d.P.R. n. 328/2001. Da tale quadro normativo emerge che l’unica distinzione tra diplomati e laureati riguarda le differenti modalità di svolgimento della formazione necessaria all’abilitazione.

Conseguita l’abilitazione mediante appositi percorsi di adeguamento formativo e tirocini, tutti gli iscritti all’albo devono ritenersi egualmente legittimati ad esercitare le attività professionali, a prescindere dal titolo originariamente posseduto. Il Collegio rileva inoltre che non è contestato che le attività richieste per il servizio U.M.A. rientrino nelle attribuzioni dei periti agrari di cui all’art. 2 della legge n. 434/1968.

La scelta del Comune di escludere a monte i diplomati si rivela dunque irragionevole e non rispondente al principio di proporzionalità, in assenza di qualsiasi ragione tecnica che giustifichi una maggiore idoneità professionale dei laureati. Il legislatore ha operato una scelta insindacabile a monte, istituendo un unico albo professionale.

Il ricorso è quindi accolto e la disciplina di gara dichiarata illegittima in parte qua. La domanda subordinata di risarcimento per equivalente è respinta per genericità della formulazione, non sostenuta da alcun principio di prova. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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