Previdenza complementare nel comparto sicurezza: difetto di legittimazione dei dipendenti (TAR Emilia-Romagna n. 978 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
I dipendenti pubblici destinatari dell’attività contrattuale collettiva e del decreto di recepimento degli esiti della concertazione non sono titolari di una posizione sostanziale tutelabile in ordine all’avvio e alla conclusione dei procedimenti di attuazione della previdenza complementare, ma di un interesse soltanto finale, indiretto e riflesso. Il relativo interesse è proprio delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dei comitati centrali di rappresentanza, quali organismi esponenziali di interessi collettivi chiamati a partecipare ai procedimenti negoziali. Le Amministrazioni non hanno un autonomo obbligo di provvedere in materia, restando l’intera disciplina rimessa alla negoziazione e non essendo previsti termini per la sua attuazione. Ne consegue il difetto di legittimazione attiva del singolo dipendente sia rispetto alla domanda di accertamento dell’obbligo sia rispetto alla connessa domanda risarcitoria.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti di diverse Amministrazioni dello Stato, tutti in servizio nel comparto sicurezza e difesa e trasferiti nel 2017 dalle amministrazioni di provenienza in attuazione del d.lgs. n. 177 del 2016, hanno agito per l’accertamento dell’illegittimità del comportamento omissivo delle Amministrazioni resistenti in ordine all’attivazione e alla conclusione delle procedure per l’istituzione della previdenza complementare. Hanno chiesto, in via conseguenziale, la condanna in solido delle resistenti al risarcimento del danno, quantificato nell’equivalente economico delle contribuzioni al fondo che si sarebbe dovuto istituire, nel risparmio fiscale IRPEF sulla quota a carico del dipendente e nella rivalutazione del trattamento di fine servizio destinato al fondo.

Le Amministrazioni intimate hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva, richiamando l’orientamento della giurisprudenza amministrativa. Parte ricorrente ha chiesto il rinvio della causa in attesa della decisione del Comitato europeo per i diritti sociali sul reclamo n. 213/2022, dichiarato ammissibile nel 2023. Il Tribunale ha respinto l’istanza di rinvio e ha deciso nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio nega anzitutto la sospensione del giudizio. La pendenza della procedura davanti al Comitato europeo per i diritti sociali, istituito nell’ambito del Consiglio d’Europa ai sensi dell’art. 25 della Carta sociale europea, potrebbe condurre al più, in esito alla procedura di reclamo collettivo di cui all’art. 9, comma 1, del Protocollo addizionale del 1995, all’adozione di una raccomandazione non vincolante allo Stato. Un esito incerto nel quando e nel quomodo e privo di effetto diretto non giustifica l’ulteriore differimento di una causa pendente da oltre tre anni.

Nel merito, il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione dei ricorrenti, in linea con la costante giurisprudenza anche dello stesso Tribunale. I dipendenti destinatari dell’attività contrattuale collettiva e del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della concertazione sono titolari di un interesse “finale”, del tutto indiretto e riflesso, e non di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine ai procedimenti negoziali di cui all’art. 67 d.P.R. n. 254/1999. Tale interesse appartiene in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, quanto alle forze di polizia a ordinamento civile, e ai comitati centrali di rappresentanza, quanto alle forze di polizia a ordinamento militare e al personale delle forze armate.

Il Collegio richiama quindi l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui i dipendenti sono portatori di un interesse soltanto indiretto rispetto all’entrata in vigore del nuovo regime previdenziale, in ragione della natura normativa dell’atto conclusivo, destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego. Essi non sono pertanto legittimati a partecipare al relativo procedimento, non essendo titolari di un interesse personale, concreto e attuale specificamente tutelato dalla norma attributiva del potere.

Con specifico riguardo alla domanda risarcitoria, il Tribunale osserva che la materia della previdenza complementare è integralmente rimessa alle procedure di negoziazione e concertazione. Le Amministrazioni non hanno alcun autonomo obbligo di provvedere, non possono disciplinare unilateralmente la materia e non sono previsti termini per l’attuazione. Ne deriva l’infondatezza della domanda di accertamento dell’obbligo e, di riflesso, di quella risarcitoria, non configurandosi alcun ritardo imputabile all’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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