Diniego di cittadinanza legittimo per pendenza procedimento penale anche dopo assoluzione (TAR Lazio n. 8894 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, costituisce esercizio di potere sovrano dello Stato, fondato su una valutazione prognostica circa la piena adesione del richiedente ai valori costituzionali e la sua affidabilità. Il requisito della residenza legale decennale va interpretato non solo in senso quantitativo, ma anche qualitativo, quale “periodo di osservazione” in cui l’istante deve dimostrare un comportamento senza mende. La valutazione amministrativa della condotta è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale, potendo le risultanze fattuali essere valutate negativamente anche a prescindere dagli esiti processuali. Ne consegue che il diniego adottato durante la pendenza del procedimento penale è legittimo secondo il principio del tempus regit actum, non rilevando la successiva sentenza di assoluzione intervenuta dopo l’adozione del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno aveva rigettato la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata il 25.02.2022 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. A fondamento del diniego era stata posta una notizia di reato risalente al 29.10.2018 per violazione degli artt. 610 c.p. e 18 T.U.L.P.S., da cui era scaturito un procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Modena. Il ricorrente deduceva vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che dalla mera pendenza di un procedimento non potesse desumersi un giudizio di inaffidabilità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo il diniego legittimamente adottato. Il procedimento penale pendente per violenza privata, reato che denota una tendenza caratteriale contraria ai principi di ordinata convivenza e l’attitudine a ricorrere a metodi violenti, assume rilievo nel “periodo di osservazione” decennale antecedente la domanda, durante il quale il richiedente deve dimostrare la propria irreprensibilità. La Corte ha precisato che la giurisprudenza invocata dal ricorrente in materia di picchettaggio si riferisce a casi in cui il diniego era basato su procedimenti penali già definiti con archiviazione prima dell’adozione del provvedimento, ipotesi differente da quella in esame, in cui il rigetto è intervenuto durante la pendenza del procedimento.
Il Collegio ha richiamato il principio della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza nei diversi settori dell’ordinamento. La valutazione amministrativa della condotta si pone su un piano autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale, sicché le risultanze fattuali possono essere valutate negativamente a prescindere dagli esiti processuali. In applicazione del principio del tempus regit actum, la legittimità del provvedimento va valutata alla luce delle risultanze istruttorie esistenti al momento della sua emanazione: la sentenza di assoluzione del Tribunale di Modena del 15.07.2025, essendo successiva al diniego del 14.05.2024, non poteva essere considerata dall’Amministrazione.
Infine, la Corte ha evidenziato che lo stabile inserimento sociale ed economico del richiedente costituisce solo il presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno, non un merito speciale ai fini della naturalizzazione, che richiede un giudizio di piena affidabilità senza “ombre di inaffidabilità” circa l’adesione ai valori costituzionali. La particolare cautela richiesta è tuttavia compensata dalla facoltà di reiterare l’istanza a distanza di un anno dal rigetto. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in considerazione della sopravvenuta assoluzione.
Nota della Redazione
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