Ottemperanza al giudicato e notifica del titolo esecutivo all’amministrazione condannata (TAR Sicilia n. 2803 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, la notificazione del titolo esecutivo effettuata presso un ufficio periferico dell’amministrazione che non coincide con quella condannata non è idonea a far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Tale difetto costituisce un ostacolo eliminabile, non insormontabile: il giudice amministrativo onera il ricorrente della rinnovata notifica del titolo presso la sede dell’amministrazione effettivamente condannata, fissando nuova camera di consiglio. Rispettato il termine dilatorio dalla notifica rinnovata, il ricorso è accolto e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è nominato sin d’ora il commissario ad acta.

Il Fatto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato, con sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro di Catania n. 3930/2022 del 15/11/2022, ad attribuire alla ricorrente la carta elettronica per un valore complessivo di euro 2.000,00 oltre accessori, nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/94. La sentenza era stata notificata in data 29/06/2023 all’Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, ma l’importo non era stato messo a disposizione.

La ricorrente ha quindi agito per l’ottemperanza al giudicato. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma. All’esito della prima camera di consiglio il Collegio ha rilevato che la notifica del titolo era avvenuta presso l’ufficio periferico, mentre il soggetto condannato era il Ministero.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha escluso che la notifica del titolo esecutivo presso l’Ufficio Scolastico Provinciale potesse far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. L’ufficio destinatario della notifica non coincideva, infatti, con il soggetto passivo dell’obbligo accertato nella sentenza del giudice del lavoro.

Con ordinanza collegiale n. 1423/2025 il Tribunale ha qualificato il vizio come ostacolo eliminabile mediante una rinnovata notifica del titolo presso la sede del Ministero in Roma, onerando il ricorrente di tale adempimento e fissando nuova camera di consiglio. La ricorrente ha depositato la prova degli adempimenti in data 21 maggio 2025.

Nel definire il ricorso, il Collegio ha verificato il rispetto del termine dilatorio dalla notifica rinnovata del 30/04/2025: alla data della camera di consiglio del 2 ottobre 2025 erano trascorsi 155 giorni. Ha inoltre ritenuto provato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro mediante l’attestazione di segreteria del 27 giugno 2023, richiamando sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905.

Nel merito, il Tribunale ha accolto la pretesa, ordinando all’amministrazione di attribuire la carta elettronica per euro 2.000,00 oltre accessori. Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a funzionario apicale, per assicurare l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

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