Rescissione del giudicato: ricorso del difensore senza procura speciale è inammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 36876 del 20.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., la richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale. Il rinvio che la norma opera all’art. 640 cod. proc. pen., in tema di revisione, impone che il difensore sia munito di procura speciale autenticata anche per la proposizione del ricorso per cassazione. Ne consegue che il ricorso presentato dal difensore di fiducia, privo di procura speciale e che tale procura non menzioni né produca, è inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva, restando irrilevanti i vizi dedotti avverso il provvedimento impugnato.

Il Fatto

La condannata aveva presentato istanza di rescissione del giudicato rispetto a una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli-Nord il 14 novembre 2018, divenuta irrevocabile il 24 novembre 2020. La Corte d’appello di Napoli, con ordinanza del 28 maggio 2026, aveva rigettato l’istanza sul presupposto del mancato reperimento, nel fascicolo processuale, dell’atto di elezione di domicilio del 17 luglio 2015.

La condannata ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione per travisamento della prova e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 629-bis, 157 e 161 cod. proc. pen. Il difensore sosteneva che l’atto di elezione di domicilio era stato rinvenuto nel fascicolo del pubblico ministero e che, di conseguenza, sarebbe stata nulla la notifica del decreto di citazione a giudizio, eseguita in luogo diverso da quello eletto.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità non esamina il merito del motivo. Rileva anzitutto che l’art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. prescrive che la richiesta di rescissione sia presentata, «a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale».

Su questo dato testuale si fonda l’orientamento costante della Corte: in tema di rescissione del giudicato, è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato nell’interesse del condannato dal difensore non munito di procura speciale autenticata. La ragione sta nel rinvio che la norma citata opera all’art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, che assume la procura speciale quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso. La Corte richiama sul punto Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum e Sez. 5, n. 14058 del 16/02/2016, Bthouri.

Applicando il principio al caso concreto, i giudici osservano che il ricorso era stato presentato dal difensore quale «difensore di fiducia giusta nomina in atti», senza che al medesimo fosse stata rilasciata la procura speciale, né questa risultasse menzionata nell’atto o rinvenuta in atti. La nomina a difensore di fiducia non è dunque sufficiente a integrare la legittimazione richiesta dalla norma.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — richiamata sul punto Corte cost. n. 186 del 13/06/2000 — alla condanna alle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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