Responsabilità amministratori e doppia conforme: il ricorso è inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 8558 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità la censura che contesti la ricostruzione storica dei fatti operata dal giudice di merito è inammissibile, non potendo la Corte procedere a un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie. Quando la sentenza impugnata sia conforme a quella di primo grado, i fatti restano fissati in base a quanto stabilito in doppia conforme, con conseguente inammissibilità del motivo che deduca l’omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La dedotta violazione del criterio di riparto dell’onere della prova è inconferente quando la decisione sia fondata sul diretto apprezzamento delle prove documentali, della c.t.u. e dei dati indiziari, e non sull’art. 2697 cod. civ.
Il Fatto
Il fallimento di una società cooperativa convenne dinanzi al tribunale gli amministratori della fallita, già presidente e componenti del consiglio di amministrazione, proponendo azione di responsabilità per danni da mala gestio e da distrazione di beni. I convenuti, inizialmente non costituitisi, disertarono l’interrogatorio deferito e non ottemperarono a un ordine di esibizione dei libri sociali, costituendosi solo nel corso dell’istruttoria.
La causa fu istruita per documenti e c.t.u. e il tribunale accolse la domanda per quanto di ragione. La sentenza, appellata dagli amministratori, fu integralmente confermata dalla corte d’appello. Due soli soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione in tre motivi, cui la curatela ha replicato con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
I tre motivi sono esaminati congiuntamente per connessione e dichiarati inammissibili. La Corte muove da una premessa di ordine processuale: ratione temporis la fattispecie è soggetta all’art. 348-ter cod. proc. civ., nel testo conseguente al d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 134 del 2012. Ne deriva che, essendo la sentenza di appello esattamente conforme a quella di primo grado nell’accertamento storico, l’impugnazione per omesso esame di fatti decisivi non è proponibile.
La Corte rileva che i fatti risultano ormai fissati in doppia conforme: azzeramento ingiustificato di immobilizzazioni materiali e immateriali rispetto all’esercizio precedente; costi per il personale parimenti ingiustificati, indice di occultamento di un’attività distrattiva di denaro; analoghe anomalie nella voce per partite straordinarie; prosecuzione dell’attività con movimentazioni in conto anche dopo l’apertura della procedura concorsuale, nonostante la perdita integrale del capitale; mancata consegna dei documenti contabili agli organi fallimentari. Su tali basi la c.t.u. ha quantificato il danno risarcibile.
Quanto al primo motivo, la censura è genericamente protesa a contestare la ricostruzione storica dei fatti, operazione inammissibile in cassazione, in ispecie quando l’impugnazione è soggetta all’art. 348-ter cod. proc. civ. La sentenza, inoltre, non è impugnabile per omesso esame di fatti decisivi, non risultando neppure specificati nel ricorso quali sarebbero tali fatti.
Il secondo motivo è dichiarato inconferente: la causa è stata decisa non in applicazione del criterio residuale dell’art. 2697 cod. civ., ma previo diretto apprezzamento delle prove documentali, della c.t.u. e dei dati indiziari emergenti dalle poste di bilancio, azzerate senza giustificazione o non riscontrate in termini di cassa. Il terzo motivo, relativo alla misura del danno, non emerge affatto dal testo e difetta di autosufficienza quanto al contenuto della c.t.u.
In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono condannati in solido alle spese processuali, liquidate in 13.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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