Legittimazione suppletiva del fallito solo se il curatore è disinteressato (Cass. civ. Sez. III n. 26406 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito la legittimazione processuale spetta al curatore, competendo al fallito una legittimazione di tipo suppletivo soltanto nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari, non anche quando detti organi si siano attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia. In presenza di una doppia decisione conforme in fatto, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., restando escluso il vizio di motivazione. La doglianza che, sotto l’apparente evocazione di un vizio di violazione di legge, tenda in realtà a contestare la valutazione dei mezzi di prova si atteggia come censura di motivazione e, come tale, è inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente, in proprio e quale erede con beneficio di inventario del padre nonché quale legale rappresentante di più società (alcune fallite), ha convenuto in giudizio un professionista per ottenere la condanna a rendere il conto delle attività gestite su incarico del genitore, la restituzione delle somme indebitamente trattenute e il risarcimento dei danni. Il giudice di primo grado ha rigettato le domande; la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 233/2024, ha confermato la decisione.
La corte territoriale ha escluso la legittimazione ad agire della ricorrente in nome delle società dichiarate fallite e ha disatteso le restanti domande per radicale carenza di allegazione e assenza di adeguata dimostrazione probatoria. Avverso la sentenza d’appello la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tredici motivi; l’intimato non ha svolto difese in questa sede.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo alla legittimazione in relazione alle società fallite, è inammissibile. La Corte ribadisce che, nelle controversie su rapporti patrimoniali del fallito, la legittimazione processuale spetta al curatore e che al fallito compete una legittimazione suppletiva solo in caso di totale disinteresse degli organi fallimentari. Nel caso concreto gli organi delle società avevano espressamente deciso di non coltivare la controversia, con autorizzazione del giudice delegato a non costituirsi, e le curatole, messe al corrente dell’azione, avevano manifestato per comportamento concludente di non avere interesse a intervenire. La censura, tendente a ridiscutere l’effettivo disinteresse dei curatori, si risolve in una diversa lettura dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Richiamati: Sez. III n. 32634 del 23.11.2023 e Sez. I n. 30719 del 21.11.2025.
Anche il secondo motivo, sul cumulo delle azioni e sulla domanda di restituzione degli assegni, è inammissibile, non avendo la ricorrente colto la ratio decidendi: la corte territoriale ha riconosciuto la legittimità della simultanea proposizione delle domande e ha deciso tutte le pretese.
Il terzo, quarto, sesto, decimo e undicesimo motivo sono inammissibili per carenza di allegazione. La ricorrente non ha identificato i rapporti contrattuali, né le difese incompatibili con l’adempimento, né le fonti delle obbligazioni imputate; le censure, formalmente volte a denunciare un vizio di violazione di legge, mirano in realtà a contestare la motivazione, non illustrata nei limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., con conseguente violazione degli oneri di art. 366, n. 6, cod. proc. civ.
Il quinto, settimo e dodicesimo motivo, sull’omessa ammissione delle prove, sono inammissibili: in presenza di doppia decisione conforme in fatto opera il divieto dell’art. 348-ter cod. proc. civ., con continuità normativa nell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022. La ricorrente non ha illustrato la decisività dei fatti da provare.
L’ottavo motivo, sull’istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., è inammissibile: la corte territoriale ha ritenuto le istanze meramente esplorative, prive dei presupposti e non surrogabili dell’onere probatorio. Il nono motivo, sull’omessa pronuncia ex art. 278 cod. proc. civ., è infondato, avendo la corte territoriale confermato il rigetto implicito della condanna generica, decisione corretta dato il rigetto delle domande preliminari. Il tredicesimo motivo, sulla condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., è inammissibile, essendo la motivazione rispettosa dei termini di legge e non discutibile nel merito.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Non vi è luogo a statuizione sulle spese di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva; la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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