Coefficiente di rendimento 2,44% per quota retributiva pensione mista militari (Corte dei Conti Sez. III App. n. 29 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore ai diciotto anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile. Non trova applicazione l’aliquota unitaria del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, riservata ai soli soggetti cessati con anzianità compresa tra quindici e venti anni. Il principio nomofilattico delle Sezioni riunite può essere introdotto nel giudizio d’appello, rientrando nel perimetro di cognizione del Collegio e non integrando un nova. La riforma della sentenza di primo grado impone, anche d’ufficio, un nuovo regolamento delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, è titolare di pensione computata con il sistema misto, avendo al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni. Egli ha impugnato la determinazione dell’INPS, sostenendo che la quota retributiva maturata fino a quella data dovesse essere rideterminata applicando l’aliquota del 44% di cui all’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, con la sentenza n. 109/2020, ha accolto la domanda, riconoscendo il diritto alla riliquidazione e condannando l’Istituto alla corresponsione dei ratei differenziali, oltre interessi e rivalutazione, e al rimborso delle spese di difesa. Avverso tale statuizione ha proposto appello l’INPS, deducendo la violazione e falsa applicazione delle medesime norme.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda le modalità di computo della quota retributiva della pensione per i militari cessati dal servizio con un’anzianità superiore ai venti anni e che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità inferiore ai diciotto anni. Tale situazione comporta, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, la determinazione del trattamento con il sistema del regime misto.
Il Collegio richiama il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 1/2021/QM, secondo cui la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%. Richiama altresì la successiva sentenza n. 12/2021/QM, che ha esteso il medesimo criterio al personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità ma con meno di quindici anni al 31 dicembre 1995.
Non riscontrandosi elementi nuovi che inducano a interpretazioni difformi, il Collegio ritiene che all’appellante vada applicato, sulla quota parte della pensione da calcolarsi con sistema retributivo e maturata al 31 dicembre 1995, un coefficiente di rendimento pari al 2,44%.
Quanto alla domanda originaria, imperniata sull’applicazione del coefficiente unitario dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, essa è espressione di un petitum sostanziale volto alla riliquidazione della pensione con una diversa aliquota di rendimento. La statuizione conforme al principio delle Sezioni riunite può quindi trovare ingresso nel giudizio, rientrando nel perimetro di cognizione del Collegio, senza incorrere nel divieto dei nova né violando l’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.
La sentenza impugnata va dunque riformata nei termini del principio enunciato dalle Sezioni riunite. Quanto alle spese, il Collegio osserva che il giudice d’appello, quando riformi in tutto o in parte la pronuncia, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, a un nuovo regolamento, poiché la riforma determina la caducazione del capo che ha statuito sulle spese, in base all’art. 336 c.p.c. (art. 186, comma 1, c.g.c.). Dispone pertanto la compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., avuto riguardo alla reciproca soccombenza e al mutamento della giurisprudenza. L’appello è accolto parzialmente.
Nota della Redazione
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