Responsabilità contabile e occultamento doloso: decorrenza della prescrizione dalla scoperta della frode (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 142 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per indebita percezione di contributi agricoli comunitari, il termine quinquennale di prescrizione del credito erariale decorre, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta e non da quella dell’erogazione del contributo. L’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 trova applicazione anche quando la frode consista nella presentazione di una domanda formalmente regolare ma sorretta da dati falsi, sì da rendere non verificabile la regolarità della documentazione prima delle indagini. L’azienda beneficiaria che ha formalizzato la domanda unica di aiuto risponde a titolo di colpa grave della documentazione incongrua prodotta, anche se la pratica è stata materialmente gestita da società di intermediazione, avendo assunto in prima persona la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio una società agricola e il suo legale rappresentante, chiedendo la condanna solidale al risarcimento del danno erariale quantificato in euro 37.103,67. L’addebito riguardava la percezione, nelle annualità 2012, 2013 e 2014, di contributi PAC per la conduzione per “monticazione” di terreni montani che, secondo l’accusa, non sarebbe stata effettuata, con indicazione nelle domande uniche di pascolatori per conto terzi che avevano negato il rapporto.
La notizia di danno era emersa da una denuncia della Guardia di Finanza nell’aprile 2021, nell’ambito di indagini penali ancora pendenti. I convenuti eccepivano la prescrizione del credito, assumendo che il termine quinquennale fosse decorso dalle erogazioni e che l’illecito andava semmai imputato alle società di consulenza incaricate delle pratiche. Interveniva la Regione Lombardia quale Organismo Pagatore, aderendo alla domanda e dando atto di un recupero amministrativo di euro 16.872,09.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’eccezione di prescrizione per le annualità 2012 e 2014. Per il 2012 il certificato di monticazione originario era incongruo e venne sostituito in sede di indagini con altro certificato palesemente inconferente; la possibilità di verificare la regolarità documentale va quindi posticipata alla conclusione delle indagini, individuata nell’aprile 2021. Per il 2014 la presentazione di una domanda formalmente regolare ma contenente dati falsi integra una vera e propria frode dolosamente occultata, con applicazione dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui il doloso occultamento posto in essere da un soggetto diverso dal convenuto esplica effetto sul decorso della prescrizione anche nei suoi confronti, a prescindere dall’elemento soggettivo riferibile a ciascuno, richiamando Corte conti, Sez. I centr. app., n. 404/2008 e Sez. Lombardia n. 3/2023. L’azione, notificata con gli inviti del marzo e aprile 2023, è pertanto tempestiva.
Nel merito la domanda è accolta solo in parte. Per il 2012 il verbale di sommarie informazioni dell’allevatore attestava un pascolamento anche per conto della società di intermediazione, ma la certificazione addotta riguardava 751 capi, con sforamento del rapporto UBA/HA pari a 35,20 rispetto al limite di 4. Per il 2014 i terreni dichiarati non coincidevano con l’Alpe effettivamente pascolata, e nessuna contestazione era stata mossa sul punto dalla difesa.
Per il 2013, invece, la prova del travisamento documentale non è raggiunta, perché il medesimo verbale conferma il pascolamento anche nel Comune indicato in domanda: la domanda è rigettata e l’eccezione di prescrizione resta assorbita. Le eccezioni difensive sul pascolo magro e sull’imputabilità alle società di consulenza sono respinte, perché la società agricola ha formalizzato le domande assumendo piena responsabilità della documentazione. Il danno è quindi riquantificato in euro 31.861,41 e, previo storno del recupero, fissato in euro 14.989,32, con rivalutazione e interessi legali.
Nota della Redazione
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