Parere favorevole all’adesione di ASP a società consortile in house (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 168 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 5, c. 3, del D. Lgs. n. 175/2016, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti esprime un parere — sostanzialmente esercizio di controllo — sulla conformità dell’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria ai parametri dei commi 1 e 2 del medesimo articolo, nonché degli artt. 4, 7 e 8 del T.U.S.P. Il giudizio ha ad oggetto la completezza e l’adeguatezza dell’istruttoria compiuta dall’amministrazione, l’affidabilità e l’attendibilità delle stime, con valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni raggiunte. L’onere di motivazione analitica grava sull’ente e deve precedere la decisione dell’organo amministrativo; ove l’organo di gestione sia monocratico, occorre che l’atto di indirizzo dell’Assemblea dei soci — contenente la valutazione dei parametri — sia sottoposto alla Sezione unitamente al provvedimento attuativo. Il parere negativo non impedisce l’operazione, ma impone una motivazione rafforzata e la relativa pubblicità.
Il Fatto
Un’azienda pubblica di servizi alla persona ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la decisione del proprio Amministratore unico di aderire a una società consortile per azioni a totale capitale pubblico, mediante l’acquisto di una azione del valore nominale di 1.000 euro, per fruire dei servizi informatici e di rete erogati dalla partecipata ai soli soci.
Con una prima deliberazione la Sezione aveva dichiarato inammissibile la richiesta, rilevando che gli artt. 5 e 7 del T.U.S.P. si riferiscono all’atto deliberativo di un organo collegiale e che il provvedimento dell’Amministratore unico doveva essere preceduto da un atto di indirizzo dell’Assemblea dei soci. L’ente ha quindi trasmesso il verbale assembleare di indirizzo, una nuova decisione dell’Amministratore unico e il questionario istruttorio, chiedendo il parere di conformità.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, come modificato dalla L. n. 118/2022, configura in capo alla Corte dei conti una peculiare attività di controllo che, nonostante il nomen di “parere”, si sostanzia nella verifica dei presupposti giuridici ed economici della scelta prima della sua attuazione. Il termine per deliberare è di sessanta giorni dal ricevimento; decorso inutilmente, l’amministrazione può procedere.
Il Collegio afferma la propria competenza, trattandosi di atto di un ente pubblico non economico regionale. L’ASP, quale ente strumentale degli enti locali soci, rientra nella nozione di amministrazione pubblica ex art. 2, c. 1, del T.U.S.P. e art. 1, c. 2, del D. Lgs. n. 165/2001, ed è legittimata a richiedere il parere.
Quanto all’ammissibilità oggettiva, la Corte verifica che l’operazione non sia già eseguita: dal Registro delle imprese l’ente non risulta ancora socio della partecipata, con la conseguenza che il controllo conserva il proprio presupposto. Sotto il profilo soggettivo, la Sezione osserva che l’organo amministrativo dell’ASP è monocratico e che l’art. 7, c. 1, lett. d), del T.U.S.P. attribuisce la deliberazione all’organo amministrativo. L’atto di indirizzo dell’Assemblea dei soci ha colmato il deficit procedurale in precedenza rilevato, esprimendo parere favorevole alla partecipazione e richiamando la valutazione dei parametri.
Nel merito, la Sezione esamina i cinque parametri dell’art. 5: necessità della partecipazione per le finalità istituzionali ex art. 4 del T.U.S.P., convenienza economica, sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, assenza di contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. La partecipata è una società in house a controllo analogo congiunto, con compagine composta da oltre 455 soci pubblici; l’attività rientra tra quelle consentite dall’art. 4, c. 2, lett. a) e d), del T.U.S.P. L’istruttoria dà conto del Piano Industriale triennale, dei dati di bilancio, degli indicatori di crisi ex art. 3, c. 4, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’equilibrio finanziario dell’ente.
La Corte precisa che il proprio sindacato è successivo e si fonda sulla motivazione analitica addotta dall’ente, che costituisce onere inderogabile. Alla luce della documentazione prodotta, la Sezione conclude per la conformità dell’atto deliberativo ai parametri dell’art. 5, c. 3, del T.U.S.P. e non ravvisa elementi ostativi all’adesione mediante sottoscrizione dell’azione del valore nominale di 1.000 euro.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.