Responsabilità amministrativa per interessi moratori da ritardo nei pagamenti (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 21 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento decorre non dal fatto che ha reso dovuta l’erogazione di una somma, ma dal momento dell’effettivo pagamento, in cui si verifica il depauperamento patrimoniale della pubblica amministrazione e il danno diviene attuale e concreto. Risponde a titolo di colpa grave la Giunta comunale che, in presenza di lavori di somma urgenza, autorizzi l’assunzione di obbligazioni verso terzi in carenza di copertura finanziaria certa e ometta di predisporre adeguate anticipazioni di cassa, determinando la maturazione di interessi moratori. Non è invece imputabile al dirigente che abbia reiteratamente sollecitato le variazioni di bilancio e liquidato i corrispettivi nei limiti delle proprie disponibilità giuridiche. Il danno va rideterminato ai sensi dell’art. 83, comma 2, c.g.c. escludendo le quote ascrivibili a soggetti non citati e liquidando in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., la porzione riferibile ai convenuti.
Il Fatto
Il Comune di Montegranaro, a seguito dell’alluvione del marzo 2011, affidava con procedura di somma urgenza alla ditta appaltatrice lavori di ripristino stradale. Il contratto prevedeva il pagamento in un’unica soluzione entro 90 giorni dall’approvazione del certificato di regolare esecuzione, rilasciato nel gennaio 2012. L’ente procedeva invece a pagamenti parziali e dilazionati, tanto che la società creditrice intimava decreto ingiuntivo e poi atto di precetto per il residuo e per gli interessi moratori.
Il Comune addiveniva a una transazione per € 42.500,00, riconosciuta come debito fuori bilancio. La Procura regionale conveniva in giudizio il dirigente del settore Lavori Pubblici, il sindaco e due assessori, contestando la colpa grave per i ritardi nei pagamenti e chiedendo il risarcimento del danno da interessi moratori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione: l’art. 86, comma 6, c.g.c. limita la nullità alla mancanza dell’esposizione dei fatti o della quantificazione del danno, requisiti presenti nel caso concreto. Le censure sulla genericità attengono al merito.
Quanto alla prescrizione, la Corte richiama le Sezioni Riunite n. 5/2007/Q.M. e n. 14/2011/Q.M.: il “fatto dannoso” è dato dal binomio condotta-evento e si perfeziona solo con il depauperamento. In coordinamento con l’art. 2935 cod. civ. e con l’art. 1 legge n. 20/1994, il dies a quo si individua nella data di erogazione della somma transattiva, successiva di pochi anni all’invito a dedurre: l’eccezione è infondata.
Nel merito, la Corte esclude l’eccepita inesigibilità del credito per mancata formale approvazione del certificato: l’argomento è formalistico e pretestuoso, poiché il medesimo soggetto aveva liquidato i corrispettivi, in coerenza con gli artt. 1175 e 1375 cod. civ..
La responsabilità degli amministratori si fonda sulla violazione dell’art. 191 T.U.E.L.: la Giunta autorizzò obbligazioni verso terzi senza provvista certa, facendo mero riferimento a futuri contributi regionali, e limitò le anticipazioni di cassa all’entità dei contributi già accreditati, pur risultando cospicue giacenze disponibili. Non rileva l’art. 107 T.U.E.L., perché non si controverte sulla competenza ai pagamenti ma sulla messa a disposizione delle risorse ai sensi dell’art. 169 T.U.E.L. Il danno, contestato in € 42.500,00, è rideterminato in € 34.000,00, esclusa la quota di € 8.500,00 ascrivibile al dirigente della Ragioneria non citato, e in € 18.000,00 la porzione equitativa dei tre amministratori.
È invece rigettata la domanda verso il dirigente dei Lavori Pubblici: egli operò in un contesto di copertura già decisa dalla Giunta, sollecitò più volte le variazioni di bilancio e liquidò gli importi, non seguiti da pagamenti integrali da parte della Ragioneria. La sua condotta è priva di colpa grave.
Nota della Redazione
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