Nullità della notifica all’Avvocatura dello Stato per errato indirizzo PEC (Cass. civ. Sez. II n. 16346 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti processuali nei confronti dell’Avvocatura dello Stato, l’uso dell’indirizzo PEC deputato alle comunicazioni istituzionali in luogo di quello destinato alle notifiche degli atti giudiziari è causa di nullità della notifica. Nell’ipotesi in cui sia stata disposta la rinnovazione di una notifica nulla, ove venga dichiarata l’invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è possibile ordinare un’ulteriore rinnovazione ai sensi dell’art. 162 cod. proc. civ., poiché il termine assegnato dal giudice per la rinnovazione è perentorio e non è consentito che per il completamento della medesima attività sia concesso un nuovo termine, atteso che l’art. 153 cod. proc. civ. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini, nella specie neppure richiesta.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto opposizione avverso un verbale di accertamento di violazione dell’art. 142, comma 8, cod. strada, relativo al superamento del limite di velocità, ottenendo il rigetto sia in primo grado dinanzi al Giudice di Pace sia in appello dinanzi al Tribunale. Avverso la sentenza del Tribunale, la società ha proposto ricorso per cassazione, notificato alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Pistoia presso l’Avvocatura distrettuale di Firenze e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria, ha rilevato il vizio della notifica e ne ha disposto la rinnovazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che, in esecuzione dell’ordinanza interlocutoria, la società ricorrente ha rinnovato la notifica all’Avvocatura Generale dello Stato, ma non presso l’indirizzo PEC destinato alle notifiche degli atti giudiziari, bensì al diverso indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la corrispondenza relativa all’attività legale. L’Avvocatura non si è costituita.
Richiamando il principio secondo cui l’uso dell’indirizzo PEC deputato alle comunicazioni istituzionali, in luogo di quello destinato alle comunicazioni processuali, determina la nullità della notifica nei confronti dell’Avvocatura dello Stato, la Corte ha dichiarato invalida anche la notificazione effettuata in rinnovazione.
La Corte ha quindi precisato che, una volta disposta la rinnovazione della notifica nulla ai sensi dell’art. 162 cod. proc. civ., l’eventuale invalidità della notificazione in rinnovazione non può essere sanata da un’ulteriore rinnovazione. Il termine assegnato dal giudice per la rinnovazione ha natura perentoria e l’art. 153 cod. proc. civ. ne vieta la proroga, salvo che ricorrano i presupposti per la rimessione in termini, nella specie non richiesta.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza che fosse necessario esaminare il merito dei motivi. La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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