Il ciclista sulle strisce pedonali deve condurre il mezzo a mano (Cass. civ. Sez. III n. 2363 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi degli artt. 182, comma 4, cod. strada e art. 377, comma 2, reg. esec. cod. strada, il ciclista che impegni un attraversamento pedonale è tenuto a condurre a mano, e non in sella, il velocipede, a meno che detto attraversamento non sia situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile. In tale ultima ipotesi, il ciclista deve comunque condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, la sua andatura risulti di intralcio o di pericolo per i pedoni. La violazione dell’obbligo di conduzione a mano non è priva di rilievo causale: l’attraversamento pedonale è zona di transito esclusivo dei pedoni e l’equiparazione della posizione del ciclista in sella a quella del pedone, ai fini del diritto di precedenza, è erronea.
Il Fatto
La Corte di Cassazione ha deciso il ricorso proposto dal conducente di un motociclo avverso la sentenza del Tribunale di Rimini che, confermando il primo grado, aveva rigettato la sua domanda risarcitoria per i danni riportati in un sinistro stradale occorso nel 2015. Il motociclista era entrato in collisione con un velocipede il cui conducente, in sella, aveva attraversato repentinamente la carreggiata in corrispondenza di un attraversamento pedonale, immettendosi nel flusso della circolazione. Il giudice d’appello aveva ascritto al motociclista l’esclusiva responsabilità del sinistro, ritenendo che costui avesse omesso di dare la precedenza al ciclista, il quale aveva già quasi completato l’attraversamento. Il ricorrente, con tre motivi, ha denunciato l’errata applicazione delle norme del codice della strada e l’erronea rappresentazione dei fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, volto a contestare la ricostruzione della dinamica del sinistro. La censura, pur formalmente proposta come violazione di legge, mirava a mettere in discussione l’accertamento di fatto demandato al giudice di merito. Il vizio di sussunzione, infatti, postula che l’accertamento in fatto sia considerato fermo, ed è estranea alla denuncia del vizio ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale.
La Corte ha, invece, ritenuto fondato il secondo motivo, relativo all’esclusione del concorso colposo del ciclista. Il giudice d’appello aveva riconosciuto la violazione dell’obbligo di scendere dalla bicicletta ma l’aveva ritenuta irrilevante, non essendo l’avanzamento sulla carreggiata il rischio che la norma cautelare mirava ad evitare. In tal modo, aveva equiparato la posizione del ciclista in sella a quella del pedone, riconoscendogli un diritto di precedenza, e aveva ritenuto assorbente la sola condotta del motociclista per superare la presunzione di eguale responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ..
La Cassazione ha chiarito che l’attraversamento pedonale, come il marciapiede e il passaggio pedonale, è parte della sede stradale destinata in via esclusiva al transito dei pedoni. I velocipedi, essendo veicoli ai sensi dell’art. 47, comma 1, lett. c), cod. strada, non possono transitarvi se non condotti a mano. L’art. 182, comma 4, cod. strada non facoltizza in senso assoluto i ciclisti a transitare in sella, ma trova applicazione solo nelle zone a circolazione promiscua, come confermato dal parere del Ministero delle Infrastrutture del 24 gennaio 2013 e da due precedenti del 2024 (Cass. Sez. 2, ord. n. 3242 del 2024; Cass. Sez. 5 Pen., sent. n. 37113 del 2024).
La Corte ha, quindi, accolto il secondo motivo, cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Rimini in diversa composizione e dichiarato assorbito il terzo motivo, enunciando il principio di diritto sopra riportato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.