Responsabilità erariale del dipendente assunto con titolo di studio falso (Corte dei Conti Sez. II App. n. 159 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La produzione di un certificato di laurea falsificato, strumentale all’ammissione a un concorso pubblico che richiede quel titolo, integra l’occultamento doloso del danno di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, con differimento del dies a quo della prescrizione al momento della scoperta della falsità. È irrilevante che in sede penale non sia stata contestata la truffa, poiché il quid pluris della falsificazione documentale è sufficiente a configurare l’occultamento. La prestazione resa da chi è privo del titolo di studio imposto dal bando non produce utilità compensabile: il contratto è nullo per illiceità dell’oggetto o della causa ai sensi dell’art. 1418 cod. civ., e le retribuzioni indebitamente corrisposte costituiscono danno erariale, quantificato al lordo delle ritenute, senza applicazione del potere riduttivo in presenza di condotta dolosa.
Il Fatto
La vicenda origina da un concorso pubblico bandito da un Comune per un posto di istruttore direttivo presso l’ufficio di vigilanza urbana. Il bando richiedeva, tra i requisiti di partecipazione, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, economia, sociologia o titoli equipollenti. Il ricorrente partecipò producendo copia conforme di un certificato di laurea in giurisprudenza, in realtà mai conseguita.
Risultato unico candidato idoneo, il ricorrente fu assunto e immesso in ruolo, svolgendo le funzioni di comandante della polizia locale fino al 2020, quando una comunicazione della Procura della Repubblica fece emergere la falsità del titolo. La struttura sanitaria non è parte; l’ente locale, ricevuto il riscontro negativo dell’Università, avviò il procedimento disciplinare e il dipendente rassegnò le dimissioni. La Procura contabile convenne il ricorrente per il risarcimento delle retribuzioni percepite. Il giudice di prime cure accolse la domanda, condannandolo al pagamento di euro 918.467,79 oltre accessori. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Sezione d’appello conferma il rigetto dell’eccezione di prescrizione. Il Collegio ritiene incontestato che il ricorrente, per accedere al concorso, produsse certificazione attestante falsamente il conseguimento della laurea. Tale condotta rappresentò una realtà artefatta, idonea a trarre in inganno gli uffici comunali, in un ruolo che richiedeva espressamente quel titolo. La falsificazione, non grossolana, non si sarebbe potuta svelare neppure con l’ordinaria diligenza: ricorre dunque l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, con differimento ex lege del termine prescrizionale alla scoperta del 2020.
È irrilevante che in sede penale non sia stata contestata la truffa, poiché la produzione di una certificazione falsificata costituisce il quid pluris sufficiente a integrare l’occultamento doloso. Quanto alla prospettata omissione di controlli in occasione della successiva procedura di progressione verticale, la Corte osserva che i controlli sulle autodichiarazioni dovevano svolgersi a campione ai sensi dell’art. 71 d.P.R. n. 445/2000 e riguardare i requisiti di quella procedura. La nuova autodichiarazione inveritiera rappresenta, al contrario, condotta confermativa dell’originario nascondimento.
Sul secondo motivo la Sezione esclude ogni utilitas compensabile. Il contratto di lavoro stipulato in violazione di norme imperative poste a tutela del buon andamento è nullo per illiceità della causa o dell’oggetto (art. 1418 cod. civ.), donde l’impossibilità di riconoscere utilità dalla prestazione resa senza idoneo titolo. Il Collegio richiama il proprio indirizzo (Corte conti, Sez. II, n. 7/2022; Sez. app. II n. 95/2018): quando l’amministrazione esige una prestazione qualificata, l’attività di chi è privo delle cognizioni prescritte non può produrre l’utilità preventivata. Neppure rileva la circostanza che il ricorrente fosse l’unico idoneo, trattandosi di voce eventuale ed estranea al danno contestato.
Il potere riduttivo è escluso: il giudice contabile non è tenuto a motivarne il mancato esercizio ed esso è comunque inapplicabile in presenza dell’elemento soggettivo doloso. Sul terzo motivo la Corte applica il principio delle Sezioni riunite n. 24/2020/QM: la quantificazione del danno erariale da illecita erogazione di emolumenti va effettuata al lordo delle ritenute Irpef operate a titolo di acconto, non in applicazione della regola dei vantaggi ma in ossequio ad autonome obbligazioni. L’appello è respinto con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Nota della Redazione
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