Trasmissibilità agli eredi del debito erariale e azione di parte respinta (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 128 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile ad istanza di parte il creditore pubblico può chiedere l’accertamento della trasmissibilità iure ereditatis del debito erariale già accertato con sentenza definitiva nei confronti del dante causa. La legittimazione esclusiva della procura regionale riguarda l’accertamento della responsabilità amministrativa, non la trasmissibilità del debito già riconosciuto. L’art. 174, comma 1, lett. d), c.g.c. consente, in via residuale, l’azione di parte “comunque nelle materie di contabilità pubblica”, restando garantito il contraddittorio. Nel merito, la domanda non può essere accolta quando si risolve in un accertamento costitutivo di un credito risarcitorio a carico degli eredi estranei al giudicato, non essendo configurabile alcun automatismo tra illecito arricchimento del de cuius e indebito arricchimento degli eredi.
Il Fatto
La Regione Calabria agisce davanti alla Corte dei conti per sentir dichiarare la trasmissibilità agli eredi della condanna contenuta in due sentenze contabili definitive, emesse in danno del loro dante causa, e per la conseguente condanna al pagamento. Il de cuius era stato condannato al pagamento di somme per illecito arricchimento, con titolo munito di formula esecutiva.
Dopo la notifica della sentenza e dell’atto di precetto agli eredi, il pignoramento immobiliare viene opposto davanti al giudice ordinario, che sospende la procedura rilevando che l’accertamento dei presupposti di trasmissibilità spetta alla giustizia contabile. La Regione introduce quindi il giudizio ad istanza di parte. Gli eredi eccepiscono il difetto di legittimazione attiva dell’amministrazione e l’insussistenza dei presupposti, chiedendo in via gradata la riduzione nei limiti di quanto ricevuto ex art. 752 c.c.
La Motivazione della Corte
La Corte qualifica anzitutto la domanda come richiesta di dichiarazione di trasmissibilità del debito erariale, con condanna al pagamento, e non come istanza di interpretazione del titolo giudiziale ex artt. 172, comma 1, lett. c), e 211 c.g.c. Il tenore delle conclusioni e le precisazioni dibattimentali depongono in tal senso.
Sul piano dell’ammissibilità, il Collegio Dissente dalle conclusioni della procura regionale: l’introduzione con ricorso ad istanza di parte non è di per sé causa di inammissibilità. Poiché oggetto del giudizio è un credito già accertato, sussiste l’interesse del creditore a veder soddisfatte le proprie ragioni, mentre la procura ha funzione strumentale rispetto all’amministrazione danneggiata.
La legittimazione esclusiva del requirente contabile riguarda l’accertamento della responsabilità amministrativa, non la trasmissibilità del debito già riconosciuto. L’art. 174, comma 1, lett. d), c.g.c. lascia aperta, in via residuale, l’azione di parte per le materie di contabilità pubblica, nozione che ricomprende il recupero di somme già accertate in quanto incide sull’equilibrio di bilancio. La lettura trova conforto negli artt. 2 e 3 c.g.c., che valorizzano l’effettività e la concentrazione della tutela davanti al giudice contabile.
Quanto alle garanzie pre-processuali, la loro assenza nel giudizio di parte non incide sulle tutele ordinamentali, restando garantito un contraddittorio perfetto. L’iniziativa del creditore, sollecitata dall’incidente esecutivo, costituisce atto dovuto.
Nel merito la domanda è respinta. L’eventuale accoglimento avrebbe efficacia costitutiva di un credito risarcitorio a carico di soggetti estranei al giudicato, configurando un tertium genus non consentito: il Collegio riesaminerebbe una fattispecie già coperta da giudicato, aggiungendo elementi per produrre un titolo nei confronti dei terzi chiamati. Le spese sono integralmente compensate per la novità della questione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
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Nota della Redazione
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