Correzione errore materiale non può incidere sul contenuto della decisione (Cass. civ. Sez. II n. 17379 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali è funzionale all’eliminazione dei soli errori di redazione del documento cartaceo e non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione. La linea di demarcazione tra il rimedio di cui agli art. 287 e seg. cod. proc. civ. e la revocazione per errore di fatto dipende dal livello di incidenza dell’errore: nel primo caso l’errore tocca la semplice manifestazione della volontà del comando giudiziale, nel secondo si configura come vizio di formazione di quella volontà. L’erronea supposizione della posizione di parte intimata, incontrastabilmente esclusa dagli atti, integra un errore di fatto, da far valere con la revocazione ordinaria ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., nei termini ivi previsti. L’istanza di correzione proposta da difensore sfornito di regolare procura speciale è inammissibile.
Il Fatto
Una società cooperativa, già controricorrente nel giudizio di legittimità definito con ordinanza di questa Corte, chiede la correzione dell’errore materiale che, a suo dire, sarebbe contenuto in quella decisione: la mancata condanna della ricorrente al rimborso delle spese anche in suo favore, benché essa avesse proposto controricorso ed era risultata vittoriosa.
L’istanza è depositata da un nuovo difensore, nominato in virtù di procura speciale che, per la società istante, sarebbe stata idonea. La Corte è chiamata a verificare la regolarità della procura e la configurabilità dell’errore materiale dedotto.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto un profilo di rito. La procura speciale conferita al nuovo difensore non è idonea, trattandosi di giudizio iniziato nel 2003: per tale evenienza occorre atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio. Sul punto la Corte richiama la propria Sez. II n. 20692 del 2018 e la Sez. II n. 12434 del 2022. L’istanza è pertanto inammissibile perché proposta da difensore sfornito di regolare procura.
Il Collegio affronta poi il profilo sostanziale, anche a voler ammettere la correzione di ufficio dell’errore materiale ex art. 391-bis cod. proc. civ. Muovendo dalla distinzione tra i due rimedi, la Corte osserva che la linea di demarcazione è correlata al livello di incidenza dell’errore. La correzione riguarda gli errori che si collocano al livello della semplice manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale; la revocazione, invece, concerne l’errore che vizia la formazione di quella volontà. In quest’ultimo caso non basta l’emenda dell’aspetto parvente, ma occorre un apposito mezzo di impugnazione, anche di cassazione, ex art. 391-bis e 391-ter cod. proc. civ.
Il procedimento di correzione è dunque funzionale alla eliminazione di semplici errori di redazione del documento e non può incidere sul contenuto concettuale della decisione. Sul punto la Corte richiama la Sez. I n. 32665 del 2021, la Cass. n. 34622 del 2021, la Cass. n. 12962 del 2012 e la Cass. n. 7647 del 2005.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che nell’ordinanza di cui si chiede la correzione la società era stata qualificata come intimata nell’intestazione e nella parte narrativa, mentre nella parte dispositiva la condanna alle spese era stata pronunciata solo in favore del controricorrente, omettendo la posizione della cooperativa. Non si tratta di mera svista nella manifestazione della volontà, bensì, eventualmente, di un errore di fatto: l’erronea supposizione della posizione di parte intimata, smentita dagli atti, va fatta valere con la revocazione ordinaria nei termini di legge. L’istanza è dichiarata inammissibile.
Nota della Redazione
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