Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse su richiesta della parte (TAR Lazio n. 528 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, potendo dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. In tal caso il giudice, in ossequio al principio dispositivo, è tenuto a prendere atto della dichiarazione e a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La rinuncia processuale espressa in udienza preclude l’esame nel merito dei motivi e impone la declaratoria di improcedibilità. L’integrale compensazione delle spese può conseguire al complessivo andamento processuale della vicenda.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per la conduzione di uno stabilimento balneare, aveva chiesto l’estensione della durata del titolo ai sensi della legge n. 145/2018 e della legge n. 77/2020 di conversione del c.d. Decreto Rilancio. Contestava la delibera della Giunta municipale e la conseguente determinazione dirigenziale con cui la scadenza della concessione era stata anticipata al 31.12.2023 e poi prorogata al 31.12.2024 in forza della legge n. 118/2022.
Il Comune eccepiva in via preliminare l’inammissibilità per carenza di interesse, trattandosi di atti di indirizzo privi di portata lesiva immediata. All’udienza pubblica il Comune ha sollevato eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e il ricorrente vi ha prestato adesione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione processuale senza esaminare il merito dei motivi di ricorso. Richiama il principio per cui nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, con la conseguente facoltà di dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
Da tale premessa deriva, in ossequio al principio dispositivo, l’obbligo del giudice di prendere atto della dichiarazione della parte e di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il Tribunale richiama sul punto il precedente TAR Lazio Roma, Sez. II quater, n. 4091 del 24.02.2025.
La declaratoria di improcedibilità consegue alla rappresentazione, resa dalla parte all’udienza di discussione, di non avere più interesse alla definizione nel merito. Il Collegio non procede quindi all’esame delle censure articulated in ricorso, che restano assorbite dalla definizione in rito.
Quanto alle spese, l’andamento processuale della vicenda giustifica l’integrale compensazione tra le parti. Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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