Riscatto del servizio militare anche per il personale già in quiescenza (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 195 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La facoltà di riscatto del servizio militare ai fini pensionistici, prevista dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997, non è riservata a chi riveste lo status di militare al momento della domanda. Il diritto alla maggiorazione del servizio utile sorge con il verificarsi del fatto costitutivo, individuato nel servizio effettivamente prestato, e non con la proposizione della domanda di riscatto, che costituisce solo modalità operativa di esercizio. Il successivo collocamento in quiescenza non preclude l’esercizio della facoltà, in assenza di un termine di decadenza espressamente stabilito per legge. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti su tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale, anche quando la futura pensione sia erogata dall’A.G.O.
Il Fatto
Il ricorrente, ex sottufficiale dell’Aeronautica Militare in quiescenza con decorrenza dal 21.1.2015, chiedeva di riscattare il periodo di servizio prestato presso la scuola sottufficiali dal 5.10.1981 al 31.7.1982, pari a nove mesi e ventisei giorni, ai fini degli aumenti del servizio utile a pensione. Presentava istanza in tal senso il 24.3.2022, ma l’inoltro telematico non andava a buon fine.
Il ricorrente adiva quindi il giudice contabile per sentir dichiarare il proprio diritto al riscatto oneroso, previo pagamento di una parte dell’onere, e per ottenere la condanna dell’INPS a determinare l’onere e l’incremento economico del trattamento pensionistico, con i relativi arretrati. L’Istituto si costituiva chiedendo il rigetto, sostenendo che la disciplina applicabile riguardasse il personale in servizio attivo nel ruolo militare e che il ricorrente, già pensionato dal 21.1.2015, non potesse presentare domanda di riscatto.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il giudice negava il rinvio dell’udienza richiesto dalla difesa del ricorrente per la sovrapposizione con altri giudizi pendenti davanti al Tribunale di Enna. Il difensore non aveva allegato l’imprescindibile necessità di presenziare personalmente a entrambi gli impegni né l’impossibilità di nominare un sostituto, e il codice vieta le udienze di mero rinvio.
Nel merito, la Corte richiamava le proprie precedenti pronunce favorevoli alle ragioni attoree. Sul piano della giurisdizione, confermava la competenza del giudice contabile, rilevando che la domanda concerne la misura del trattamento previdenziale spettante a un ex dipendente pubblico, a nulla rilevando che la futura pensione vitalizia venga erogata dall’A.G.O.
Quanto al merito, il giudice affermava che la norma di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 non richiede affatto che la facoltà ivi prevista sia riservata a coloro che abbiano lo status di militari al momento della domanda. Le maggiorazioni figurative maturate durante il servizio militare possono dunque essere valorizzate anche nella nuova posizione, ai fini del computo totale dei servizi prestati.
Richiamando la sentenza della Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d’appello n. 223 del 5 luglio 2021, la Corte precisava che il diritto alla maggiorazione sorge con il verificarsi del fatto costitutivo e non con la proposizione della domanda. La domanda e il pagamento dell’onere di riscatto costituiscono solo le modalità operative per esercitare il diritto. In ambito previdenziale è ben possibile che un soggetto abbia diritto a una prestazione e non ne faccia immediata richiesta, senza che ciò escluda il diritto, salvo l’espressa previsione di un termine di decadenza, nella specie insussistente.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con riconoscimento del diritto al riscatto oneroso previo pagamento della contribuzione corrispondente a un quinto del periodo di servizio militare effettivo, e con condanna dell’INPS a rideterminare l’onere e l’incremento economico del trattamento pensionistico, oltre arretrati e accessori. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge, sono poste a carico dell’Istituto soccombente.
Nota della Redazione
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