Restituzione oneri concessori e cessazione della materia del contendere (Cons. Stato n. 4952 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta restituzione, da parte dell’amministrazione comunale, delle somme versate a titolo di contributo di costruzione e di diritti di segreteria determina la cessazione della materia del contendere sull’impugnazione degli atti che avevano negato la ripetizione. Il riconoscimento del carattere parziario dell’obbligazione di pagamento degli oneri non si estende al progetto edilizio, che ha necessariamente carattere unitario. Ne deriva che la richiesta di restituzione di quote riferite a pratiche edilizie presentate in forma collettiva resta subordinata alla rinuncia definitiva degli altri proponenti, finché non sia dimostrata l’impossibilità di realizzare l’intervento. La posizione di cautela inizialmente assunta dall’amministrazione non giustifica la condanna alle spese, che vanno compensate.

Il Fatto

I ricorrenti avevano sottoscritto con altri soggetti una convenzione attuativa per la realizzazione di sei fabbricati residenziali unifamiliari, impegnandosi al versamento degli oneri concessori e del costo di costruzione in misura pro-quota. Una variante al Piano di Bacino aveva poi inciso sull’area, rendendo necessarie modifiche progettuali. Gli originari proponenti avevano quindi diffidato il Comune alla restituzione delle somme versate, quantificate in complessivi euro 11.578,50.

Il Comune aveva accolto la richiesta solo per la pratica edilizia presentata dalla sola ricorrente, subordinando invece la restituzione delle quote riferite alle altre due pratiche alla rinuncia definitiva degli altri soggetti richiedenti. Il TAR Liguria aveva respinto il ricorso per la parte residua, compensando le spese. Gli appellanti hanno impugnato la decisione con sei motivi, chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio di appello il Comune ha adottato due determinazioni dirigenziali con cui ha riconosciuto legittima la richiesta di restituzione delle somme e ha emesso i relativi mandati di pagamento. Gli appellanti hanno pertanto chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio ha ritenuto di accogliere tale richiesta, dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione all’intervenuta restituzione delle somme versate.

Quanto alla domanda di condanna del Comune al pagamento delle spese del doppio grado, il Consiglio di Stato l’ha respinta. L’amministrazione aveva correttamente distinto la pratica edilizia presentata dalla sola ricorrente dalle pratiche presentate unitamente ad altri soggetti, che potevano conservare interesse alla realizzazione dell’intervento. Non era stata dimostrata l’impossibilità di realizzazione dell’intervento, ma solo la necessità di apportare modifiche progettuali in relazione alla variante al Piano di Bacino.

Il Collegio ha precisato che il carattere parziario dell’obbligazione riguarda il pagamento degli oneri, nel senso che il Comune non avrebbe potuto esigere da ciascun sottoscrittore somme superiori a quelle previste pro-quota, ma non si estende al progetto edilizio, che ha necessariamente carattere unitario.

La posizione di cautela inizialmente assunta dall’amministrazione non giustifica la condanna alle spese, che sono state equamente compensate tra le parti. Il dispositivo ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato le spese del grado di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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