Amianto: decadenza per autonoma domanda di maggiorazione contributiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 834 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto incide su un diritto autonomo e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale. Ne consegue che essa è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorrendo dal momento in cui il lavoratore acquisisce consapevolezza della suddetta esposizione. La notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza del termine breve di impugnazione, ove la legge non ne fissi diversamente la decorrenza, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine e percepibile come tale dal destinatario, sicché va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata. La notifica alla parte, senza espressa menzione nella relata del suo procuratore quale destinatario, non è idonea a far decorrere il termine breve, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione con il nominativo risultante dall’epigrafe della sentenza notificata.

Il Fatto

Il lavoratore aveva chiesto in primo grado i benefici contributivi per l’esposizione all’amianto. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello di Napoli, in riforma, l’aveva rigettata per intervenuta decadenza. Gli eredi del lavoratore, nel frattempo deceduto, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, resistito dall’I.N.P.S. con controricorso.

La vicenda processuale presenta due snodi: da un lato la mancata interruzione del processo per decesso della parte; dall’altro la ritenuta tempestività dell’appello, in ragione dell’inidoneità della notifica della sentenza a far decorrere il termine breve di impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che deduceva la violazione dell’art. 300 c.p.c. per mancata interruzione del processo a seguito del decesso della parte, è infondato. La dichiarazione dell’evento non era stata resa all’udienza né notificata all’altra parte, come invece prescritto dalla norma di rito: il mero deposito in cancelleria di memoria integrativa con certificato di morte non integra la fattispecie.

Il secondo motivo, relativo alla notifica della sentenza e alla decorrenza del termine breve ex artt. 325, 326 e 170 c.p.c., è parimenti infondato. La Corte richiama la Cass., Sez. U., n. 20866 del 30/09/2020, secondo cui la notifica della sentenza diretta a far decorrere il termine breve deve essere univocamente rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile dal destinatario. Poiché nella relata mancava l’indicazione del procuratore, la notifica alla parte non è idonea a far decorrere il termine breve, neppure se eseguita in luogo sede di pubblica amministrazione e domicilio eletto: l’omessa indicazione non può essere surrogata dal nominativo risultante dall’epigrafe della sentenza.

Il terzo e il quarto motivo, esaminati insieme, sono infondati. Il diritto azionato è un diritto autonomo, come affermato da consolidata giurisprudenza (Cass. n. 25779 del 2023, Cass. n. 36561 del 2022, Cass. n. 29635 del 2018, Cass. n. 2856 del 2017, Cass. n. 2351 del 2015, Sez. 6-L, ord. n. 2856 del 02/02/2017). La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto è quindi definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorrendo dal momento in cui il lavoratore abbia consapevolezza dell’esposizione.

Il quinto motivo, che deduceva il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è inammissibile: non è dedotto un fatto discusso e non esaminato, ma solo un vizio motivazionale non più deducibile in sede di legittimità all’esito della riforma della norma. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, con raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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