Retrocessione totale esclusa se i lavori dell’opera pubblica iniziati nel decennio (TAR Puglia n. 449 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 46, comma 1, d.P.R. n. 327/2001, la retrocessione totale del bene espropriato è impedita dall’inizio, e non dal compimento, dei lavori dell’opera pubblica entro il termine di dieci anni decorrente dall’esecuzione del decreto di esproprio. Il presupposto della retrocessione non ricorre quando dagli atti emerga una pluralità di interventi effettivi finalizzati alla realizzazione dell’opera, idonei a denotare in modo inequivoco la persistente volontà dell’Amministrazione di destinare il terreno alla finalità pubblica. La valutazione va condotta sul concreto atteggiarsi dell’azione amministrativa, non sulla sola consistenza materiale del fondo. Conseguentemente, è infondata anche la domanda di risarcimento fondata sull’asserita illegittima omessa retrocessione.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un terreno nel Comune di Ostuni, espropriato con decreto del 26/10/2011 per la realizzazione di un parcheggio pubblico. Il terreno era già stato immesso nel possesso dell’Amministrazione nel 2008, a seguito di decreto di occupazione d’urgenza. La società ha chiesto al giudice amministrativo di accertare la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e di disporre la retrocessione totale del fondo, sul presupposto che l’opera non fosse stata iniziata né completata nel decennio.
La ricorrente ha dedotto che il terreno era rimasto nella primitiva consistenza e che i lavori di demolizione e ricostruzione del muro di recinzione non integravano un inizio dei lavori. Ha chiesto inoltre la compensazione del corrispettivo di retrocessione con l’indennità di esproprio depositata e mai ritirata, oltre al risarcimento del danno per l’omessa retrocessione. Il Comune si è costituito chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle domande azionate, richiamando Sezioni Unite Civili n. 1092 del 2017. Nel merito ha qualificato la domanda come infondata.
Quanto alla disciplina applicabile, il Tribunale ha escluso l’operatività dell’art. 63 della legge n. 2359/1865, richiamato dalla ricorrente, ritenendo applicabile il d.P.R. n. 327/2001 ratione temporis. La dichiarazione di pubblica utilità risale infatti alle delibere del 2006 e del 2008, successive alla data di entrata in vigore del testo unico, con conseguente esclusione del previgente regime.
Il passaggio centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 46, comma 1, d.P.R. n. 327/2001. Il Collegio ha ritenuto che ciò che impedisce la retrocessione totale sia l’inizio e non necessariamente il compimento dei lavori pubblici entro il decennio. Su questa base ha escluso che il presupposto della retrocessione si fosse verificato.
La decisione si fonda su una ricostruzione analitica della documentazione. Già dopo l’occupazione d’urgenza e l’immissione in possesso del 28 luglio 2008 il Sindaco aveva ordinato l’utilizzo dell’area a parcheggio, con realizzazione di due accessi carrabili, sbancamento, pulitura e innaffiamento. L’indagine penale e il lungo sequestro dell’area, definito in appello nel 2014, hanno costituito la ragione dei ritardi. Il Comune ha poi ottenuto le autorizzazioni paesaggistiche e archeologiche in sanatoria e l’autorizzazione all’esproprio, dovendo eseguire interventi non preventivati con rimodulazione del quadro economico.
Da tali elementi il Tribunale ha desunto la prova di una pluralità di interventi effettivi finalizzati all’opera, idonei a dimostrare in modo inequivoco la volontà dell’Amministrazione di destinare il terreno alla finalità pubblica. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese per le peculiarità fattuali della vicenda.
Nota della Redazione
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