Divieto prefettizio di detenzione armi e revoca porto fucile legittimi senza condanna (TAR Calabria n. 490 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di affidabilità del soggetto per il possesso e la detenzione di armi rientra nella discrezionalità amministrativa ed è sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo, per illogicità o irragionevolezza del relativo apprezzamento. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di diniego o revoca dei titoli di polizia non è necessaria una condanna penale, essendo sufficiente che dai fatti oggetto di indagine emerga, anche per meri indizi, l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon uso delle armi. Il vaglio di legittimità va cristallizzato sugli elementi posti a base del provvedimento al momento della sua adozione, con la conseguenza che non assume rilievo la sopravvenuta archiviazione penale. Nel procedimento in materia di armi la comunicazione di avvio è legittimamente omessa per l’urgenza in re ipsa connessa alla tutela della sicurezza pubblica.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso sportivo tiro a volo, subiva il ritiro cautelare di armi, munizioni e titoli autorizzativi a opera dei Carabinieri, intervenuti presso la sua abitazione in seguito a una lite coniugale segnalata dalla coniuge. Il Prefetto di Catanzaro adottava poi un decreto di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, fondato sulla relazione dell’Arma e sulla mancata presentazione della certificazione medico-sanitaria di idoneità psico-fisica.

Il ricorrente impugnava il decreto e il verbale di ritiro davanti al TAR Calabria, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali, degli artt. 11, 35, 38 e 39 R.D. n. 773/1931 e l’eccesso di potere, valorizzando l’assenza di precedenti e il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. Con motivi aggiunti impugnava altresì il provvedimento del Questore di Catanzaro di revoca della licenza di porto di fucile. La tutela cautelare veniva respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente ricorso principale e motivi aggiunti. Il decreto prefettizio è plurimotivato: si fonda sulla relazione dei Carabinieri inerente alla lite coniugale e sulla mancata presentazione della certificazione medico-sanitaria, sebbene il successivo provvedimento questorile abbia incidentalmente rilevato che il porto di fucile fosse ancora in corso di validità.

La doglianza sulla violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 è disattesa. I procedimenti in materia di armi hanno natura precauzionale e preventiva e presentano un’urgenza di procedere in re ipsa, che giustifica l’omissione della comunicazione di avvio, come affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa.

Quanto al merito, il TAR richiama l’art. 11, ultimo comma, R.D. n. 773/1931 e l’art. 39, comma 1, del medesimo regio decreto, che consente al Prefetto di vietare la detenzione di armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Il giudizio sull’affidabilità è espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile se non ab externo a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole. Non è necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell’atto negativo sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione dell’amministrazione per prevenire effetti negativi per la sicurezza pubblica.

Il Collegio ritiene che il compendio di elementi posto a base delle determinazioni resista ai rilievi: la valutazione del Prefetto e del Questore è ragionevole e coerente, avuto riguardo alla condotta aggressiva desumibile dalla prima e genuina richiesta di intervento della coniuge. Non assume rilievo la sopravvenienza del decreto di archiviazione, poiché il vaglio di legittimità va cristallizzato sugli elementi posti a base dell’atto al momento della sua adozione.

Infine, attesa la natura plurimotivata del provvedimento, basato su distinti presupposti ciascuno idoneo a sorreggerlo, il TAR ritiene di poter prescindere dallo scrutinio della residua doglianza, divenuta inammissibile per carenza di interesse. Le domande di annullamento sono respinte, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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