Silenzio-inadempimento del Comune sul progetto individuale per la persona disabile (TAR Calabria n. 483 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 14 della legge n. 328/2000 impone al Comune, d’intesa con l’azienda sanitaria, di predisporre su richiesta dell’interessato il progetto individuale finalizzato alla piena integrazione della persona disabile. A fronte di un’istanza siffatta sorge un obbligo di provvedere con provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. La sola comunicazione di avvio del procedimento non vale a escludere la formazione del silenzio-inadempimento, perché solo l’atto conclusivo soddisfa l’interesse azionato con il ricorso ex art. 31 c.p.a. Il giudice amministrativo dichiara l’inadempimento e ordina all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato.

Il Fatto

La ricorrente, affetta da disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 e beneficiaria di pensione di inabilità e indennità di accompagnamento, presentava al Comune di Vibo Valentia e all’Azienda Sanitaria Provinciale istanza per la redazione del progetto individuale di cui all’art. 14 della legge n. 328/2000, allegando documentazione sanitaria e giudiziaria.

All’istanza non seguiva alcuna risposta né alcuna comunicazione ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990. La ricorrente adiva quindi il TAR Calabria per la declaratoria di illegittimità del silenzio e per la condanna delle amministrazioni a provvedere. Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per essere stato avviato il procedimento amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 2 della legge n. 241/1990, che impone alla pubblica amministrazione il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso ove lo stesso consegua obbligatoriamente a un’istanza. Richiama poi l’art. 31 c.p.a., che consente di chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere decorsi i termini e finché perdura l’inadempimento, e nel termine di un anno dalla scadenza.

Quanto al merito, il giudice richiama l’art. 14 della legge n. 328/2000, che attribuisce ai comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, il compito di predisporre su richiesta dell’interessato il progetto individuale comprendente valutazione diagnostico-funzionale, prestazioni di cura e riabilitazione, piano educativo e servizi alla persona. Sul piano regionale, l’art. 6 della legge regionale Calabria n. 23/2003 collega l’accesso al sistema integrato dei servizi sociali a una valutazione professionale del bisogno, conclusa dalla predisposizione di un progetto personalizzato.

La decisione richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 14, comma 1, legge n. 328/2000 impone ai Comuni di predisporre il progetto su richiesta dell’interessato (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 8.10.2021, n. 2192) e secondo cui è illegittimo il silenzio-inadempimento serbato dal Comune a fronte della richiesta di predisposizione del progetto individuale di vita (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 12.02.2010, n. 194).

Il Collegio accerta che il Comune è l’ente competente all’avvio e alla conclusione del procedimento, mentre il progetto va assunto d’intesa con l’Azienda Sanitaria per le rispettive competenze. Risulta comprovato che l’istanza è stata consegnata nelle caselle PEC istituzionali di entrambi gli enti.

L’eccezione del Comune è respinta. Il silenzio cessa unicamente con l’adozione di un provvedimento espresso che concluda il procedimento; la comunicazione di avvio, peraltro priva di termine di conclusione, non è idonea allo scopo. Il Collegio richiama il principio per cui gli atti infraprocedimentali non impediscono la formazione del silenzio-inadempimento (T.A.R. Basilicata, Sez. I, 29.1.2021, n. 65).

Il TAR dichiara quindi il silenzio-inadempimento del Comune di Vibo Valentia, chiamato a concludere il procedimento coinvolgendo l’Azienda Sanitaria, e lo condanna a provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione. Le spese sono poste a carico del solo Comune, quale amministrazione competente, con distrazione in favore del difensore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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