Rigetto di plurime istanze di riesame e improcedibilità dell’appello per atti di conferma (Cons. Stato n. 5084 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti con i quali l’amministrazione, all’esito di un’autonoma istruttoria svolta su nuove istanze di riesame e sulla base di documentazione ulteriore, confermi integralmente un precedente diniego hanno natura di atti di conferma propria e sostituiscono il provvedimento originario. Essi devono essere impugnati in via autonoma, con ricorso o motivi aggiunti, entro il termine decadenziale. La mancata impugnazione di tali atti rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso il provvedimento superato e, di riflesso, l’appello che su di esso si fonda. Il giudice d’appello può rilevare d’ufficio il profilo processuale anche quando il primo giudice, dopo averlo accertato, abbia comunque esaminato il merito.

Il Fatto

La società appellante aveva ottenuto dal GSE l’accoglimento di una richiesta di verifica e certificazione per l’ammissione al meccanismo dei certificati bianchi. Il Gestore, con provvedimento del 29.9.2017, aveva disposto l’annullamento d’ufficio ai sensi della legge n. 241/1990 dell’accoglimento di ottantotto richieste, tra cui quella di interesse.

Avverso tale determinazione la società propose ricorso al TAR Lazio, definito con sentenza n. 4965 del 10.3.2025. Nelle more, presentò una prima istanza di riesame, definita negativamente con provvedimento dell’8.10.2018, oggetto del giudizio. Il TAR, con la sentenza n. 10018/2025, rigettò il ricorso. Proposto appello, la società ha chiesto la riforma della decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce analiticamente la sequenza procedimentale. Dopo il rigetto dell’8.10.2018, la società ha presentato ulteriori istanze di riesame, riscontrate negativamente dal Gestore con provvedimenti del 2023 e del 2024. Ciascuna di esse è stata adottata all’esito di una nuova istruttoria e sulla base di documentazione integrativa prodotta dalla stessa istante.

Da qui la qualificazione decisiva: i successivi rigetti costituiscono atti di conferma propria. Essi sostituiscono integralmente il provvedimento negativo precedente e, per tale ragione, devono essere impugnati in via autonoma dall’interessato.

La società, invece, ha omesso di impugnare con motivi aggiunti gli esiti negativi delle istanze successive. Il Collegio ne trae la conseguenza processuale: il ricorso di primo grado è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché le doglianze ivi proposte risultano superate dai provvedimenti non impugnati.

Il profilo non è smentito dalla circostanza che il primo giudice abbia comunque esaminato il merito. Il rilievo processuale, già accertato in quella sede, resta sussistente e si riverbera sull’appello, a sua volta improcedibile. La Corte rigetta quindi il gravame, assorbendo ogni ulteriore questione, e condanna l’appellante alle spese del grado in favore del GSE.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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