Il recupero delle indennità comunali è potere di verifica, non autotutela (TAR Sicilia n. 3543 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione con cui l’ente locale accerta l’indebita percezione dell’indennità di funzione da parte dell’amministratore e ne dispone il recupero non integra un annullamento d’ufficio riconducibile all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Essa esprime il potere di verifica e controllo contabile, di natura doverosa e ad esito vincolato, prodromico al recupero di somme indebitamente corrisposte. La qualificazione dell’atto discende dal contenuto sostanziale e dalla causa reale, a prescindere dal nomen iuris adoperato dall’amministrazione. Un tale potere non soggiace ai termini di decadenza dell’autotutela e non richiede una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico, rinvenibile in re ipsa nel ripristino della legalità e nella tutela della finanza pubblica. Il legittimo affidamento e la buona fede del percettore non ostano al recupero.
Il Fatto
Il ricorrente, componente del consiglio di amministrazione del Consorzio d’Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque, ha percepito nel tempo l’indennità di funzione deliberata dall’assemblea consortile. A seguito di una propria dichiarazione, con cui ha escluso l’operatività del divieto di cumulo per il periodo anteriore al 2009, l’ente ha avviato un controllo contabile e ha accertato che egli aveva ricevuto, dal 2002 al 2008, anche l’indennità di sindaco.
Con determinazione del Direttore Generale dell’11.01.2012 sono state quindi annullate le pregresse determinazioni di liquidazione ed è stato disposto il recupero di un importo complessivo netto. Il provvedimento è stato impugnato; dopo un articolato percorso processuale, compreso un giudizio di appello davanti al C.G.A.R.S. che ha affermato la giurisdizione amministrativa, la causa è tornata al TAR in riassunzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione riproposta dall’ente, respingendola. La pronuncia del C.G.A.R.S. n. 487 del 5.07.2024, non impugnata per motivi inerenti alla giurisdizione ai sensi dell’art. 110 c.p.a., è passata in giudicato e vincola il giudice di primo grado sull’individuazione del giudice munito di potestas iudicandi.
Sul primo motivo, relativo alla prescrizione, il TAR esclude l’applicabilità dell’art. 2956 c.c. e dell’art. 2948 c.c., richiamando la giurisprudenza secondo cui il recupero di somme erogate senza causa solvendi integra indebito oggettivo, soggetto a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., con decorrenza, nella specie, non contestata nel termine. Il secondo motivo è respinto sul rilievo che l’ente non era cessato ex lege alla data dell’atto, stante il quinto comma dell’art. 49 della legge regionale n. 11/2010, che ha mantenuto fermi gli ambiti territoriali ottimali.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ritiene che il Consorzio rientri tra i consorzi fra enti locali di cui all’art. 15, secondo comma, della legge regionale n. 30/2000 e che il divieto di cumulo operasse già in forza dell’art. 19, ottavo comma, della stessa legge, senza necessità dell’integrazione successiva.
Sul quarto e sul sesto motivo il passaggio centrale: qualificato l’atto come espressione di un potere di verifica e controllo, il TAR esclude l’applicabilità della disciplina dell’art. 21-nonies e l’esigenza di una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico. Richiamando Cons. Stato n. 7320 del 2021 e Cons. Stato n. 7712 del 2024, il Collegio afferma che il recupero costituisce atto dovuto e che la buona fede del percettore non è d’ostacolo. Il quinto motivo, sull’incompetenza, è dichiarato fuori fuoco, spettando l’atto al Direttore Generale in quanto espressione di funzione gestoria.
Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per le peculiarità della vicenda processuale.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2946 c.c. – Prescrizione ordinaria
- Art. 2948 c.c. – Prescrizione di cinque anni
- Art. 2956 c.c. – Prescrizione di tre anni