La rettifica dell’ordine di demolizione travolge l’accertamento di inottemperanza (Cons. Stato n. 4699 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abusi edilizi, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 costituisce effetto legale automatico dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e la motivazione del provvedimento può essere desunta per relationem dalle precedenti ordinanze sanzionatorie, purché l’area abusiva sia ivi individuata e correttamente perimetrata. L’ordine di demolizione e l’atto di accertamento dell’inottemperanza restano however atti distinti, logicamente e temporalmente separati: l’amministrazione non può rettificare il primo nel corpo del secondo, perché la rettifica è incompatibile con la ratio e con la potestà connesse all’accertamento. Ove l’ordine presupposto presenti errori, l’amministrazione deve riavviare l’iter sanzionatorio per emendarli. La sovrapposizione dei due atti determina l’illegittimità del provvedimento di accertamento e dell’acquisizione che ne consegue.
Il Fatto
I proprietari di un fabbricato rurale, dopo una segnalazione di manutenzione straordinaria e un sopralluogo del Corpo Forestale, ricevevano dal Comune un’ordinanza di demolizione per ampliamento, sopraelevazione e mutamento di destinazione d’uso realizzati in assenza di titolo abilitativo e di autorizzazione paesaggistica. Il ricorso proposto avverso quel provvedimento era dichiarato perento.
Nel 2017 il Comune, rettificata l’ordinanza limitatamente alla contestata violazione del vincolo paesaggistico, notificava ai proprietari l’accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione, con conseguente acquisizione dell’area al patrimonio comunale. I destinatari impugnavano entrambi i provvedimenti. Il TAR Toscana riteneva il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, qualificando l’ordine demolitorio come inoppugnabile e l’acquisizione come atto dovuto. Proponeva appello uno solo dei proprietari, dopo la morte dell’altro.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie il gravame sotto un profilo assorbente: la illegittima rettifica dell’ordine di demolizione presupposto e la conseguente insussistenza dei presupposti per l’adozione dell’atto impugnato in prime cure.
Il Collegio ricostruisce la regola generale. L’acquisizione gratuita ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è effetto legale automatico dell’inottemperanza; la motivazione può essere desunta per relationem dalle precedenti ordinanze sanzionatorie, purché l’area abusiva sia individuata e correttamente perimetrata, anche mediante successivo frazionamento tecnico di estensione inferiore a quella originaria. Sul punto richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 2493 del 25.03.2026.
Nel caso concreto, però, gli elementi necessari non sono desumibili dall’ordine presupposto, perché quest’ultimo risulta rettificato proprio dal medesimo atto di accertamento, in termini incompatibili con la ratio e con la potestà connesse all’adozione dell’accertamento di inottemperanza e alle sue conseguenze ex lege.
Da qui la conseguenza operativa indicata dal Collegio: l’amministrazione avrebbe dovuto riavviare l’iter sanzionatorio per emendarne gli errori, non potendo ammettersi l’adozione contestuale di due atti che la legislazione configura come logicamente e temporalmente distinti. L’appello è quindi accolto; in riforma della sentenza impugnata è accolto il ricorso di primo grado, con condanna dell’appellata alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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