Modifica sostanziale del piano di recupero e necessità del concorso di pianificazione (TAR Trentino-Alto Adige n. 2 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le modifiche al piano di recupero che incidono in maniera sostanziale sull’assetto dello strumento, attraverso un rilevante incremento della cubatura e un aumento delle altezze in deroga alle previsioni generali di piano, non possono essere fatte proprie dall’ente competente su iniziativa e proposta di soggetti privati. In tali casi l’art. 57, comma 9, della L.P. n. 9/2018 impone il ricorso al concorso pubblico di pianificazione, quale strumento idoneo a selezionare il miglior progetto dopo aver definito nel bando l’interesse pubblico, gli obiettivi, le priorità e i parametri di valutazione. La previsione dell’art. 60, comma 7, della L.P. n. 9/2018, secondo cui le modifiche sono soggette allo stesso procedimento previsto per l’approvazione, non richiama i commi 9 e 10 dell’art. 57, che disciplinano una fase procedimentale anteriore e non regolata dall’art. 60. Ne consegue l’illegittimità della variante approvata dalla Giunta comunale su proposta privata per un piano di recupero di estensione superiore a 5.000 mq.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di unità immobiliari comprese in un condominio sito nel centro storico di un Comune altoatesino, ricadente nella zona residenziale A2 del piano di recupero. La controinteressata, proprietaria di un’unità all’interno del medesimo complesso, ha proposto una modifica del piano di recupero finalizzata a sopraelevare l’edificio in cui è situato il proprio appartamento e a realizzare nuovi alloggi.

Con successive delibere la Giunta comunale ha approvato la quarta modifica del piano di recupero, previo parere della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio. I ricorrenti hanno impugnato tali atti davanti al TAR, deducendo la violazione della disciplina provinciale sulla pianificazione attuativa, l’illegittima alterazione dell’omogeneità del centro storico e i pregiudizi economici e ambientali derivanti dalla sopraelevazione e dal nuovo assetto delle distanze. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di interesse e la ritiene infondata. I ricorrenti hanno depositato una relazione peritale che quantifica il pregiudizio economico sugli immobili, contesta lo studio sull’ombreggiamento e documenta la perdita di luce, aria e visuale. La vicinitas e la lesione allegata, secondo la giurisprudenza richiamata, integrano i requisiti di personalità e concretezza dell’interesse, non potendosi confondere la verifica dell’astratta lesività con l’accertamento del merito.

Nel merito il ricorso è accolto sotto il primo motivo. Il piano di recupero in questione ha estensione superiore a 5.000 mq ed era già stato variato tre volte in modo non sostanziale. La questione interpretativa riguarda l’ambito applicativo dell’art. 57, comma 9, della LPTP, che riserva al concorso pubblico la redazione di un nuovo piano di attuazione per zone miste con superficie superiore a 5.000 mq.

Il Collegio distingue tra piani successivi che rielaborano integralmente lo strumento precedente e mere modifiche, richiamando gli indicatori elaborati in materia di ripubblicazione dello strumento urbanistico. La modifica sostanziale intervenuta nel corso dell’approvazione, secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata, equivale a un nuovo piano.

Nel caso concreto la variante determina un rilevante incremento della cubatura e un aumento dell’altezza dell’edificio, incidendo sulla densità edilizia stabilita nel piano comunale e derogando al parametro dell’altezza per un singolo lotto. Tali interventi compromettono l’omogeneità del centro storico tutelata dall’art. 26 della LPTP e integrano una modifica sostanziale, non una semplice rimodulazione.

Ne deriva che l’ente non poteva fare proprio il piano redatto e presentato da soggetti privati ai sensi dell’art. 57, comma 10, della LPTP, ma doveva procedere mediante il concorso pubblico di pianificazione. L’accoglimento del primo motivo assorbe i restanti. Il TAR annulla le delibere e il parere impugnati, condanna il Comune alla rifusione delle spese e compensa le spese nei confronti della controinteressata non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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