Tariffe sanitarie ridotte senza motivazione: illegittimo il bando della short list ABA (Cons. Stato n. 4700 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo che riduce in modo repentino le tariffe per l’erogazione di prestazioni sanitarie rispetto al regime contrattuale poco prima vigente è affetto da difetto di istruttoria e da carenza di motivazione quando non esplicita le ragioni della modifica. La motivazione addotta solo in giudizio costituisce motivazione postuma e non integra il vizio rilevato dal primo giudice. Il sindacato giurisdizionale sul prezzo posto a base di una procedura selettiva non è limitato alla sola ipotesi di generale inattendibilità delle valutazioni tecniche, ma si estende alla contraddittorietà del provvedimento rispetto a un profilo specifico. Il giudice annulla la determinazione tariffaria in parte qua, salva la rieffusione del potere amministrativo.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata accreditata, operante nel settore delle prestazioni riabilitative, impugnava davanti al TAR Campania le deliberazioni con cui l’azienda sanitaria locale aveva indetto una nuova procedura per la formazione della short list dei soggetti erogatori delle prestazioni ABA, contestando segnatamente le tariffe fissate.

Il TAR, con la sentenza n. 7184/2023, accoglieva in parte il ricorso e per il resto lo dichiarava improcedibile. L’azienda sanitaria proponeva appello, deducendo in particolare che il prezzo era congruo rispetto ai vincoli di bilancio e che il sindacato sul prezzo a base di gara doveva ritenersi circoscritto ai soli casi di manifesta illogicità. La parte appellata non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello perché infondato. Il Collegio chiarisce anzitutto che la giurisprudenza invocata in tema di tetti di spesa non è pertinente alla fattispecie: il primo giudice non ha affermato che il prezzo fosse in assoluto incongruo, né che la motivazione mancasse del tutto, ma ha rilevato un eccesso di potere per contraddittorietà su un profilo specifico, oltre a un vizio istruttorio e motivazionale.

Il punto centrale della decisione è che le tariffe erano state ridotte d’imperio rispetto a un contratto stipulato poco tempo prima con importi significativamente più elevati, senza che la repentina modifica trovasse alcuna giustificazione motivazionale. Il TAR aveva quindi annullato il provvedimento tariffario in parte qua, salvaguardando la rieffusione del potere amministrativo. L’appello non supera tale rilievo, che il Collegio condivide.

Le ragioni addotte dall’azienda appellante costituiscono, a tutto voler concedere, una motivazione postuma, insuscettibile di integrare il difetto rilevato dal primo giudice. Il difetto motivazionale, osserva la Corte, preclude l’accertamento dell’adeguatezza di una motivazione non espressa nel provvedimento ma articolata solo ex post.

Quanto al profilo della logicità e razionalità delle argomentazioni sul contenimento della spesa mediante riduzione lineare dei compensi, il Collegio lo ritiene estraneo all’oggetto del giudizio, in ragione dell’integrale conferma della sentenza impugnata. Parimenti infondate sono le censure sulla pretesa clausola di salvaguardia: il motivo che assume la genericità del riferimento al difetto di motivazione è ritenuto estraneo alle difese svolte in primo grado. Resta fermo che tale profilo, proprio perché non coperto dal giudicato e dal relativo effetto conformativo, potrà essere esaminato dall’azienda in sede di riesercizio del potere.

È infine inammissibile la censura di tardività dell’impugnazione del bando: questione estranea alla sentenza impugnata e dedotta per la prima volta in appello. Null’altro il Collegio dispone sulle spese, non essendosi costituite le parti appellate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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