Ottemperanza assegno di cura obbliga Comune capofila a riesaminare istanza (TAR Campania n. 3049 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza che ha annullato i criteri regionali di priorità per la concessione dell’assegno di cura, l’obbligo di riedizione del potere grava sul Comune capofila dell’Ambito territoriale, tenuto a riesaminare l’istanza ora per allora senza applicare le determinazioni regionali annullate. La Regione che abbia modificato la disciplina regionale e compulsato l’Ambito ha rettamente eseguito i propri adempimenti. È inammissibile la domanda di risarcimento del danno non ancora suscettibile di trattazione, non essendo stato riesercitato il potere. Sussistono i presupposti per la nomina del commissario ad acta e per l’applicazione delle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, cod. proc. amm..
Il Fatto
I ricorrenti avevano ottenuto dal TAR Campania, con sentenza n. 4690/2024, l’annullamento degli atti con cui era stato escluso il carattere di priorità dell’istanza volta alla concessione dell’assegno di cura a beneficio del figlio minore, affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3. Il giudice aveva ritenuto irragionevole il criterio regionale che anteponeva i disabili gravi in cure domiciliari ai disabili gravissimi che non ne avevano bisogno.
Ad onta del giudicato, le Amministrazioni soccombenti erano rimaste, secondo i ricorrenti, inerti. Essi hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione della sentenza, la nomina di un commissario ad acta, l’applicazione delle penalità di mora e la condanna al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta la retta esecuzione da parte della Regione Campania, che ha modificato la disciplina regionale con la D.G.R. n. 70/2024, sopprimendo il riferimento all’eleggibilità alle cure domiciliari quale criterio di priorità, e ha compulsato l’Ambito territoriale alla rivalutazione dell’istanza.
Ritiene invece il TAR che la ASL di Caserta sia priva di legittimazione passiva: il dictum della sentenza ottemperanda è rivolto al Comune di Aversa, quale capofila dell’Ambito, cui spetta l’obbligo di istruire la domanda ora per allora. La difesa dell’Azienda sanitaria, che rivendicava la propria estraneità alle funzioni di graduazione e assegnazione del beneficio, è dunque accolta.
Il ricorso è pertanto fondato nei confronti del Comune di Aversa, stante la perdurante inerzia dell’Ambito territoriale nella riedizione del potere. Il limite delle risorse finanziarie opposto dal Comune non è idoneo a giustificare l’inottemperanza al giudicato.
Il Tribunale ordina al Comune di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica, riesaminando l’istanza alla luce delle statuizioni della decisione ottemperanda. Nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente posto al vertice della direzione generale per le politiche sociali e socio-sanitarie della Regione Campania, con ulteriore termine di sessanta giorni in caso di inutile decorso.
Accoglie la richiesta di penalità di mora, fissando la somma di euro 50,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo, dalla scadenza del termine e fino alla conclusione del procedimento o all’insediamento del commissario. La domanda risarcitoria non è suscettibile di trattazione, non essendo stato riesercitato il potere. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune e sono compensate rispetto alle altre parti.
Nota della Redazione
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