Revoca del nulla osta non incide sul permesso per attesa occupazione (TAR Toscana n. 286 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La circolare ministeriale che consente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione allo straniero la cui mancata assunzione dipenda da causa a lui non riconducibile presuppone l’esito positivo delle procedure amministrative che legittimano l’ingresso e la permanenza del lavoratore in Italia. Essa non opera quando il nulla osta al lavoro subordinato sia stato revocato per carenza originaria, sin dal momento della domanda, dei requisiti di consistenza economica, correntezza contributiva e operatività dei cantieri in capo al datore di lavoro. In tale ipotesi il provvedimento di revoca è adeguatamente motivato e non lede l’art. 3 Cost. né l’art. 8 CEDU. Il rigetto del ricorso travolge l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato riproposta al Collegio.
Il Fatto
Il lavoratore ricorrente aveva ottenuto, su richiesta della ditta datrice di lavoro, il nulla osta al lavoro subordinato; conseguito il visto di ingresso, entrava in Italia senza mai riuscire a contattare il datore, che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe sparito. L’Amministrazione revocava poi il nulla osta, rilevando l’assenza, già al momento della domanda, dei requisiti economici e contributivi del datore e l’inesistenza di cantieri operativi.
Il ricorrente impugnava la revoca davanti al TAR Toscana, deducendo il difetto di motivazione e l’omessa valutazione della possibilità di rilasciargli un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in forza della circolare n. 3836 del 20 agosto 2007 del Ministero dell’Interno. Il Ministero si costituiva, depositando relazione e documenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina le due censure. Quanto alla prima, rileva che il provvedimento è motivato: il suo testo richiama espressamente la carenza, sin dalla presentazione della domanda, di consistenza economica, correntezza contributiva e cantieri operativi. La contestazione investe dunque il merito della valutazione, non l’apparato argomentativo dell’atto.
La seconda censura è respinta sul piano ermeneutico. Il richiamo alla circolare n. 3836 del 20 agosto 2007 è errato, perché quella circolare — osserva la Sezione — si riferisce alla mancata stipula del contratto per sopravvenuta impossibilità del datore, ma presuppone l’esito positivo delle procedure che a monte legittimano l’ingresso del lavoratore. Nel caso di specie il nulla osta era stato revocato, sicché il presupposto applicativo manca.
Il Collegio richiama il proprio precedente — TAR Toscana, Sezione II, n. 1336 del 22 novembre 2024 — secondo cui, in presenza di revoca del nulla osta, non possono ritenersi violati l’art. 3 Cost. né l’art. 8 CEDU. Poiché anche nel caso esaminato il provvedimento era stato adottato per carenza originaria dei requisiti, l’orientamento della Sezione trova integrale applicazione.
Il ricorso è quindi dichiarato manifestamente infondato e respinto. Conseguentemente il Collegio respinge l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, riproposta ai sensi dell’art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, non ravvisandone i presupposti. Le spese di lite sono compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
Nota della Redazione
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