Silenzio sull’esposto edilizio: la vicinitas non basta, serve il pregiudizio concreto (TAR Lazio n. 332 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione su un’istanza di vigilanza edilizia, la vicinitas è condizione necessaria ma non sufficiente: essa fonda la legittimazione all’azione, differenziando la posizione del ricorrente da quella della generalità dei consociati, ma non dimostra da sola la sussistenza dell’interesse al ricorso. Il ricorrente deve allegare e provare il pregiudizio attuale e concreto derivante dall’atto impugnato, che non può ritenersi coincidente con la sola contiguità. I principi elaborati in materia di impugnazione dei titoli edilizi si applicano anche all’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., poiché identica è la posizione sostanziale del vicino danneggiato. Il ricorso che non specifichi il pregiudizio è inammissibile per carenza di interesse.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di tre unità immobiliari destinate a civile abitazione in un complesso edilizio di Formia, presentano al Comune un esposto per sollecitare la vigilanza edilizia su presunti abusi realizzati dal vicino, il quale avrebbe ricavato una civile abitazione da un proprio immobile adibito a deposito.
L’amministrazione non provvede. I ricorrenti agiscono quindi per l’accertamento del silenzio inadempimento e per la condanna del Comune a provvedere. Si costituiscono formalmente il Comune e il controinteressato. Il Collegio dispone l’avviso ex art. 73 c.p.a. in ordine a una possibile causa di inammissibilità per carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal requisito della vicinitas, quale stabile collegamento con il presunto abuso idoneo a differenziare la posizione del ricorrente rispetto alla generalità dei consociati. Nel caso di specie tale collegamento risulta dal ricorso e non è contestato.
Il Collegio richiama quindi l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2021, secondo cui la vicinitas non vale da sola e in automatico a dimostrare anche l’interesse al ricorso, inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. L’allegazione di tale pregiudizio compete alla parte e può ricavarsi dall’insieme delle allegazioni contenute nel ricorso.
La giurisprudenza individua il pregiudizio nel possibile deprezzamento dell’immobile confinante o contiguo, nella compromissione dei beni della salute e dell’ambiente, nella diminuzione di aria, luce, visuale e panorama, nonché nella menomazione dei valori urbanistici e nelle degradazioni dell’ambiente per l’aumentato carico urbanistico (richiamata TAR Sicilia Catania n. 4014 del 2023).
Il Tribunale estende espressamente questi principi dal campo dell’impugnazione dei titoli autorizzatori edilizi alle fattispecie di accertamento del silenzio inadempimento su istanza di esercizio dei poteri repressivi (in termini TAR Campania Napoli n. 4771 del 2023). La posizione sostanziale del vicino danneggiato è identica: cambia solo il modo in cui si declina in sede processuale, come legittimazione all’impugnazione del titolo, all’intervento ad opponendum o all’impugnazione del silenzio.
Nel caso concreto i ricorrenti non specificano alcun pregiudizio attuale e concreto, che non può coincidere con la sola vicinitas; né dal complesso delle allegazioni è possibile inferire quale pregiudizio derivi dall’abuso, consistente nel mero cambio di destinazione d’uso di un locale deposito. La pronuncia dello stesso Tribunale n. 762 del 2023, relativa ad altro silenzio del medesimo Comune su diverso soggetto nello stesso complesso, non offre elementi utili. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse, con spese compensate.
Nota della Redazione
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